Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15848 del 08/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24363-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ESTEDIL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO DI LESINA 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BAJ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. La trentaseiesima sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 91 del 27 giugno 2013, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto applicabile la procedura di definizione delle liti fiscali prevista dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ad una lite fiscale avente ad oggetto la legittimità del diniego di revoca in autotutela di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta dalla società Estedil srl su provvedimento giurisdizionale;

2. per la cassazione della suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso.

3. la società, dopo avere, con controricorso, resistito, il 4 ottobre 2019, ha depositato istanza di “cessazione della materia del contendere” deducendo e documentando di avere versato quanto dovuto ai fini della definizione della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;

4. alla pubblica udienza del 7 ottobre 2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo su richiesta della difesa dell’Agenzia di termine per esame dell’istanza del contribuente;

5. l’Agenzia niente ha eccepito rispetto all’avvalimento da parte del contribuente della procedura di definizione della lite;

considerato che in ragione di quanto premesso deve essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

PQM

la Corte dichiara estinto il processo a spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472