Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15855 del 08/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8666/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

C.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Nunzio Veninata, elettivamente domiciliato in Roma, via Bafile 5, presso lo studio dell’Avv. Luca Fiormonte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, n. 1711/16/15, depositata il 5 ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021 dal relatore Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. ha impugnato, davanti alla CTP Grosseto, l’atto di contestazione con il quale gli era stata inflitta la sanzione prevista dal D.L. n. 167 del 1990, art. 5, commi 4 e 5, per violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.

La CTP Grosseto, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 194/04/2012, ha respinto il ricorso.

Il contribuente ha proposto appello che la CTR Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1711/16/15, ha accolto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

C.E. si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con atto dell’8 agosto 2019, che il contribuente ha domandato di definire la lite in esame ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, pagando l’importo dovuto in base a quest’ultima disposizione.

Deve, quindi, essere disposta l’estinzione del giudizio.

Le spese di lite restano, come previsto dal citato art. 6, a carico della parte che le ha anticipate.

In ragione dell’esito del giudizio, alcuna pronuncia deve essere emessa in ordine al c.d. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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