Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15867 del 08/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30052-2019 proposto da:

P.C., P.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARAGLINO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 7828/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che:

P.C. e P.P., in qualità di eredi di C.L., instauravano procedimento ex art. 445-bis c.p.c., per l’accertamento del requisito sanitario per usufruire dell’indennità di accompagnamento spettante alla de cuius nel periodo intercorrente tra il ***** e il decesso, avvenuto il *****;

il Giudice, nominato il c.t.u, riconosceva la sussistenza del requisito sanitario e condannava l’Inps al pagamento in favore della parte dei compensi professionali liquidati in Euro 386,00 di cui Euro 50,00 per spese generali, oltre maggiorazioni di legge;

P.C. e P.P. proponevano ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

l’Inps resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360, n. 3, e difetto di motivazione;

si afferma che il giudice si sarebbe dovuto attenere agli onorari minimi di tariffa, come individuati in Cass. 2018 n. 4747, tenendo conto che alla presente fattispecie (ATP per il riconoscimento dei requisiti per l’indennità di accompagnamento) va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3.4.2014 e, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, deve tenersi conto del criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, in forza del quale, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015);

va premesso che il criterio relativo alla determinazione del valore nelle controversie in argomento va normalmente individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta;

nel caso in esame, tuttavia, non può aversi riguardo al criterio dianzi indicato, poichè le eredi agiscono per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per accedere alla prestazione in relazione al periodo di poco più di quattro mesi intercorrente tra l’instaurarsi delle condizioni di salute legittimanti l’accesso alla prestazione e il decesso dell’assistita, così che il valore della controversia va individuato in un importo assai più modesto, correlato alla somma delle prestazioni spettanti;

la liquidazione della spese, pertanto, deve ritenersi congrua e il ricorso va rigettato, senza procedure alla liquidazione delle spese, in presenza di dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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