Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15885 del 08/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26937-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA IL PODERONE DI L.G. E F.LLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Considerato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il provvedimento del 2013 di irrogazione di sanzioni per una richiesta non dovuta per il rimborso dell’IVA anticipata per l’acquisto di un bene;

la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate osservando che non è consentito all’Ufficio di reagire con l’irrogazione di una sanzione assimilando l’ipotesi di rimborso non dovuto (ricorrente nel caso di specie) a quella di omesso versamento (prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13), in ragione del principio di stretta legalità che disciplina il sistema delle sanzioni tributarie, della diversità di ratio tra le due situazioni prospettate e dell’assenza di una puntuale previsione normativa che consenta la sanzione nell’ipotesi di omesso versamento.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in quanto il rimborso ottenuto ma non dovuto equivale nella sostanza ad un tardivo pagamento, traducendosi nella disponibilità anticipata da parte del contribuente di una somma che, viceversa, sarebbe dovuta rimanere nelle casse dell’Erario ancora per un certo tempo.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi), art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione):

“1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

Secondo la L. n. 472 del 1997 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), art. 3 (principio di legalità), infatti, “nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Secondo questa Corte inoltre:

in tema di violazioni tributarie, la sanzione prevista per la dichiarazione di credito inesistente non è applicabile alla fattispecie di rimborso non dovuto, atteso che il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni tributarie, in assenza di una medesima “ratio” sanzionatoria, preclude l’applicazione della sanzione a fattispecie diversa da quella prevista (Cass. n. 24517 del 2020);

la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell’ente, in aggiunta a quella dell’autore dell’illecito, mentre non contempla l’ipotesi inversa, con la conseguenza che, nella vigenza di tale norma, in caso di infrazioni direttamente imputabili all’ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato; il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l’autore materiale della violazione, accolto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, ed art. 11, abrogativo, tra l’altro, della descritta normativa non è applicabile retroattivamente, in virtù del principio fissato dallo stesso D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 che, al comma 1, esclude – analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali e per quelle amministrative rispettivamente dall’art. 25 Cost. e art, 2 c.p., e dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 – la retroattività della norma che introduce nuove sanzioni o aggrava quelle già previste (Cass. n. 1419 del 2016; Cass. n. 13075 del 2011; Cass. n. 659 del 2010).

Dalle suddette norme e dai suddetti principi si ricava che il principio di legalità delle sanzioni amministrative tributarie si estrinseca anche nei principi, corollari di quello di legalità, di tassatività e stretta interpretazione delle norme sanzionatorie, che impediscono di ampliare irragionevolmente la sfera di applicabilità del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta alle suddette norme e ai suddetti principi in quanto – affermando che non è consentito all’Ufficio di reagire con l’irrogazione di una sanzione assimilando l’ipotesi di rimborso non dovuto e quella di omesso versamento, in ragione del principio di stretta legalità e tassatività che disciplina il sistema delle sanzioni tributarie, della diversità di ratio tra le due situazioni prospettate e dell’assenza di una puntuale previsione normativa che consenta la sanzione nell’ipotesi di omesso versamento – ha compiuto una corretta e ragionevole interpretazione del principio di legalità nell’irrogazione delle sanzioni amministrative, perchè diverso è il caso in cui si chiede e si ottiene un rimborso non dovuto – in cui si rappresenta una certa situazione e conseguentemente ci si espone inevitabilmente ad un controllo e, poichè si è ottenuto il rimborso (poi restituito), si è prospettata all’Ufficio una situazione che non è ictu oculi immeritevole del rimborso (così come nel caso di specie, ove il rimborso era stato chiesto da una società semplice esercente attività agricola come tale di per sè esente dal pagamento dell’IVA) e che se fosse stata da subito vagliata attentamente non avrebbe determinato alcun danno all’Ufficio – dal caso di omesso versamento di quanto dovuto, ove questa circostanza già di per sè determina un danno per l’Ufficio ed è più difficile da essere individuata e sanzionata, ed è infatti ipotesi espressamente sanzionata dalla legge con il suddetto D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13. Partendo dunque dalla diversità tra queste due ipotesi, la sentenza impugnata ha coerentemente ritenuto, in ragione dei principi di stretta legalità e tassatività delle sanzioni amministrative, che non potesse applicarsi in via analogica al caso di specie la sanzione prevista per una diversa ipotesi.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.400, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472