LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Francesco Antonio – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34953-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA N. 27, presso lo studio dell’avvocato FIAMMETTA FUSCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
T.M., TE.MI., T.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2276/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata r 11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente impugnava un avviso di iscrizione ipotecaria notificatogli del 2015 e basato su tredici cartelle di pagamento e un avviso di accertamento;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
a seguito di interruzione del processo dovuta alla morte della parte contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava estinto il processo, relativamente al grado d’appello, per inattività delle parti, affermando che l’atto di riassunzione del ricorrente è da considerarsi tamquam non esset in quanto l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio in riassunzione a mezzo di un avvocato del libero foro, la cui nomina deve ritenersi nulla.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi di impugnazione mentre la Regione Lazio si costituiva con controricorso e la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12 e 15 e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1 convertito in L. n. 225 del 2016 nonchè del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies convertito in L. n. 58 del 2019, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che l’Agenzia delle entrate non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro ma debba necessariamente ricorrere al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;
in subordine, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione degli artt. 182 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11 e 12 in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti conferito dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 182 c.p.c., richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12;
considerato, quanto al primo motivo di impugnazione, che secondo questa Corte:
ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, R.D. cit. – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. SU n. 30008 del 2019: nello stesso senso anche Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che “anche alla luce dello ius superveniens, l’A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro”).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove – affermando che l’atto di riassunzione del ricorrente è da considerarsi tamquam non esset in quanto l’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio in riassunzione a mezzo di un avvocato del libero foro, la cui nomina deve ritenersi nulla – non si è posta il problema di distinguere tra le ipotesi sub a) e sub b) di cui al principio enunciato dalle sezioni unite sopra citato e quindi ha omesso di verificare in quale delle due ipotesi rientrasse la controversia sottoposta alla Commissione Tributaria Regionale stessa, dal momento che, nell’ipotesi sub b), ben può l’Agenzia delle entrate avvalersi di avvocati del libero foro.
Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione e assorbe il secondo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021