Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1592 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13493/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6560/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 11 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

RILEVATO

CHE 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da A.L. avverso l’avviso di accertamento n. *****, contenente accertamento di maggior reddito a fini Irpef in relazione all’anno di imposta 2008.

2. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi; l’intimato A.L. non si è costituito in questa fase.

3. Con istanza del 7 agosto 2019, ribadita in data 22 ottobre 2020, la ricorrente ha chiesto darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, stante la documentata transazione intervenuta medio tempore tra le parti, con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

CHE:

1. L’istanza della ricorrente del 7 agosto 2019 merita accoglimento, risultando dall’ivi allegata documentazione l’avvenuta transazione anche della pretesa contenuta nell’avviso di accertamento, oggetto della presente lite.

2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, come espressamente da esse pattuito.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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