Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15929 del 08/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24302 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

T.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio Tricarico, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Gramsci n. 54, presso lo studio dell’Avv. Michele Ferreri;

– ricorrenti-

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 7 marzo 2013, n. 63/36/13;

sentita la relazione svolta dal consigliere Leuzzi Salvatore nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2021.

FATTI DI CAUSA

Emerge dalla sentenza impugnata che la ricorrente acquistava nel 1969 unitamente al marito O.L. appezzamenti di terreno sui quali edificavano una villa; successivamente la villa veniva frazionata in più unità abitative, altre se ne ricavavano dall’ampliamento del corpo di fabbrica originario. La T. veniva raggiunta da avviso di accertamento, notificatole il 5 maggio 2010, teso al recupero di Irpef, addizionali e contributi previdenziali. La contestazione atteneva ai maggiori ricavi ascritti alla contribuente dall’Ufficio, con riferimento all’anno 2006, avuto riguardo alle cessioni aventi ad oggetto le unità immobiliari summenzionate.

La CTP di Torino rigettava il ricorso della contribuente.

La CTR del Piemonte, di contro, ne dichiarava inammissibile per tardività il susseguente appello.

La contribuente affida il proprio ricorso a un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la T. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 49, per avere la CTR erroneamente ritenuto la tardività dell’appello della contribuente, ancorchè il gravame fosse tempestivo.

Il motivo è fondato e va accolto.

La sentenza di primo grado reca la data di deposito del 28 luglio 2011; a darne atto è la stessa CTR.

La data testè segnalata costituisce il dies a quo ai fini del computo del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. per la proposizione del gravame di merito.

L’istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale (regolato con L. n. 742 del 1969), nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva l’esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 agosto e il 15 settembre dal calcolo delle scadenze processuali; solo con il D.L. n. 132 del 2014, conv. con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014, infatti, la durata della sospensione è stata circoscritta al segmento temporale 1 agosto-31 agosto (a partire dal 2015).

Tenuto conto dei quarantasei giorni di sospensione, da sommare ai sei mesi contemplati dall’art. 327 c.p.c. ai fini dell’impugnazione di merito, l’appello è stato utilmente notificato in data 14 marzo 2013. Erroneamente la CTR ha ritenuto andasse notificato entro il giorno immediatamente precedente, ossia entro 13 marzo 2013. Da questo assunto ha tratto l’incongrua conclusione in punto di tardività dell’appello.

Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata e la causa rimessa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR del Piemonte in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR di Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

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