LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 07831/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 364 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 16 febbraio 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.
RILEVATO
CHE:
1. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione, proposta da P.C., avverso il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione fiscale in relazione all’istanza di rimborso della maggiore imposta Irpef versata in riferimento all’anno di imposta 2004, oggetto di tassazione separata dal Fondo di Previdenza Comit, per la capitalizzazione di parte della pensione integrativa liquidata.
2. Ha rilevato il giudice di appello che il Fondo per la prestazione integrativa era stato alimentato “per certo” con la sola contribuzione dell’assicurato, laddove in relazione alla prestazione liquidata dal Fondo Assicurazione Generale Obbligatoria si era verificato un inadempimento contributivo imputabile però al solo datore di lavoro, che aveva assunto a suo totale carico il relativo obbligo, comprensivo della quota dovuta dall’assicurato. Tano risultava dalle stesse difese contenute nell’atto di appello dell’Ufficio e determinava il diritto del contribuente al rimborso richiesto.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; l’intimato P.C. non si è costituito in questa fase.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 TUIR, comma 2 e art. 48 TUIR, comma 2, lett. a) vigenti ratione temporis (ora artt. 19 e 51 TUIR), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) “, deducendo l’erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che, sulla base di accordi aziendali interni alla Banca Commerciale Italiana, i contributi a carico dei lavoratori e da questi effettivamente corrisposti riguardavano solo quelli obbligatori INPS, laddove quelli oggetto di lite (previdenza complementare), apparivano formalmente corrisposti dal lavoratore, ma in effetti, in virtù del citato accordo aziendale, erano corrisposti dal datore di lavoro. Inoltre, la natura volontaria di detti ultimi contributi li rendeva pienamente imponibili, giacchè l’esonero riguarda solo i contributi obbligatori per legge (attutale art. 51 TUIR).
2. Il ricorso va accolto.
3. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11156 del 2010; n. 23030 del 2014; n. 124 del 2018; n. 5024 del 2018, n. 5142 del 2018, n. 5144 del 2018, n. 17965 del 2019; n. 24558 del 2019; n. 13353 del 2020; n. 18653de1 2020; n. 18713 del 2020), cui va data espressa continuità, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della Banca Commerciale Italiana) effettui in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a) (nel testo in vigore fino al 31dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
4. L’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include, pertanto, anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, là dove si afferma che “il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica”), essendo fiscalmente esenti a norma dell’art. 48 TUIR, vigente ratione temporis (oggi art. 51 TUIR), soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 124 e n. 2201 del 2018).
5. La sentenza, in contrasto con i richiamati principi, va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito, essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente P.C., che condanna altresì al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021