Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1595 del 26/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 20987/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Lucisano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, n. 91.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 26, n. 47/26/11, pronunciata il 13/04/2011, depositata il 19/04/2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02 dicembre 2020 dal Consigliere Dott. Guida Riccardo.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’avv. Alessia Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTO E DIRITTO

1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un motivo, contro Maura G., che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, per il mancato versamento della seconda e della terza rata dell’imposta sostitutiva (del 4%) dovuta in seguito alla rivalutazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 01/01/2002, nell’esercizio della facoltà prevista dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 – in accoglimento dell’appello della contribuente, ha riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia (n. 124/01/2009) che aveva rigettato il ricorso introduttivo.

2. Il giudice d’appello ha fondato la propria decisione sulla considerazione che l’imposta sostitutiva è l’anticipazione di un costo fiscale futuro, che si manifesterà soltanto al momento della cessione a titolo oneroso dei beni, ed ha lo scopo di consentire al contribuente che sia titolare, da epoca risalente, di un terreno suscettibile di cessione onerosa, d’incidere sulla futura plusvalenza da cessione, assoggettando alla speciale imposta sostitutiva del 4% il valore di acquisto del bene rivalutato. Si tratta, per la C.T.R., di un meccanismo agevolativo che prevede la possibilità per il contribuente di revocare tale opzione, ossia l’originaria “scelta” di pagamento dell’imposta sostitutiva, fino al momento del trasferimento del terreno.

3. Preliminarmente, la Corte rileva che la contribuente ha impugnato la cartella anche per vizi di tale atto e che il ricorso per cassazione dell’Agenzia non è stato notificato al concessionario del servizio di riscossione, quale litisconsorte processuale, evocata in giudizio nei gradi di merito, sicchè, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, va disposta la notifica del ricorso al concessionario per la riscossione.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’integrazione del contraddittorio entro 60 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472