Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15969 del 08/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36371/2019 proposto da:

P.J.P., elettivamente domiciliato presso l’avv. FRANCO PIRINI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE CORTE APPELLO BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2944/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

Il ricorrente non allega la sentenza impugnata che, dunque, non risulta depositata.

Conseguentemente il ricorso è improcedibile.

Anche a tacere di questo vizio, il ricorso è inammissibile sia per totale mancanza dell’esposizione del fatto, sia quello storico che quello processuale, sia per assoluto difetto di specificità dei motivi, che non contengono alcun argomento pertinente.

Manca, inoltre, una valida procura alle liti, che è priva dell’indicazione degli estremi del giudizio per il quale è rilasciata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472