LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21683/2016 R.G. proposto da:
V.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Leonardo Laviola e Daniela Cutarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Sicilia n. 66;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 71/1/2016 della CTR della Basilicata Potenza, pronunciata in data 22/12/2015 e depositata in data 17/2/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante collegamento da remoto.
RITENUTO
CHE:
l’Amministrazione controricorrente con atto datato 18/11/2020 ha rappresentato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017.
CONSIDERATO
CHE:
l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione controricorrente ha dato atto che la società contribuente ha perfezionato la definizione agevolata della lite pendente;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione controricorrente;
rilevato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.
Spese a carico delle parti che le hanno sostenute.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021