Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1600 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRAIO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9168/2019 proposto da:

C.M., CA.MA., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI ROMA, MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimati –

avverso la decisione n. 35/2018 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 19/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e, accoglimento del secondo motivo di ricorso;

udito l’Avvocato ANNA PATANIA, in sostituzione con delega scritta dell’Avvocato PIERO SANDULLI, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 16 gennaio 2019 e notificata il 22 gennaio 2019, ha ridotto – da censura ad avvertimento – la sanzione irrogata dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Roma ai dottori C.M., Ca.Ma. e R.P., per la violazione dell’art. 62 codice deontologico.

1.1. I professionisti indicati sono stati sanzionati per non essersi avvalsi della consulenza di un collega specializzato in cardiologia nell’esecuzione della perizia ad essi affidata dal PM presso il Tribunale di Roma, dal cui esito era scaturito il procedimento penale a carico del Dottor B.M., cardiologo.

Secondo la perizia redatta dai Dott. C., Ca. e R. nella condotta del Dott. B. era ravvisabile imprudenza ed imperizia per avere refertato come normale l’ECG di una paziente, che invece presentava alterazioni patologiche che avrebbero imposto approfondimenti diagnostici per valutare i rischi cardiologici e anestesiologici. La paziente era stata quindi sottoposta – senza previo riesame specialistico – a CPRE (colangiopancreatografia retrogada), durante la quale aveva avuto un arresto cardiaco e, in conseguenza di questo, riportato lesioni gravi (danno anossico cerebrale).

Concluso il procedimento penale con assoluzione, il Dott. B. aveva segnalato al competente Ordine professionale il comportamento dei periti i quali non erano specializzati in cardiologia, non si erano avvalsi della collaborazione di uno specialista della materia, ed avevano ritenuto erronea la valutazione dell’ECG fatta dal Dott. B. in tal modo causandone il rinvio a giudizio.

1.2. La Commissione medica provinciale aveva ritenuto i periti responsabili della erronea valutazione della condotta del Dott. B., in assenza di specifiche competenze in materia cardiologica, e della violazione dell’art. 62 codice deontologico, secondo il quale “in casi di particolare complessità clinica (…) è doveroso che il medico legale richieda l’associazione di un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”, ed aveva irrogato la sanzione della censura.

2. La Commissione centrale ha confermato il giudizio di responsabilità per la violazione dell’art. 62 codice deontologico, riducendo la sanzione.

3. Per la cassazione della decisione ricorrono C.M., Ca.Ma. e R.P. sulla base di due motivi. Non hanno svolto difesa gli intimati Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri di Roma, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma e il Ministero della salute.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in data 21 febbraio 2020, in vista dell’udienza pubblica originariamente fissata in data 11 marzo 2020, quindi rinviata a nuovo ruolo per l’emergenza sanitaria, ed infine fissata in data odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 358 e 359 c.p.p. e si contesta l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione centrale nel ritenere che il perito nominato dal PM, in quanto consulente di parte, non fosse obbligato a rendere un parere pro veritate.

1.1. Il motivo prospetta una questione priva di ricadute sulla ratio della decisione impugnata, ed è pertanto inammissibile in quanto inidoneo a provocarne la cassazione.

Ciò non impedisce, peraltro, di rilevare l’erroneità di quanto affermato dalla Commissione centrale, posto che il consulente tecnico (perito) nominato da PM concorre oggettivamente all’esercizio imparziale della funzione giudiziaria che il PM è chiamato a svolgere (per tutte, Cass. Sez. U, 30/12/2011, n. 30786).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 62 codice deontologico, assumendo che erroneamente la Commissione centrale aveva applicato la norma citata nel testo attuale, entrato in vigore il 18 maggio 2014, quindi in epoca successiva ai fatti. L’art. 62 codice deontologico approvato il 16 dicembre 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, subordinava l’accettazione dell’incarico peritale alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica, e i ricorrenti erano sicuramente in possesso di tale competenza.

Nel motivo sono riportati ampi stralci del parere pro ventate redatto dal prof. A.F.E. e prodotto nel giudizio dinanzi alla Commissione centrale, nel quale si evidenzia, per un verso, che la lettura e l’interpretazione dell’ECG non è prerogativa di uno specialista della cardiologia, e, per altro verso, che l’inversione dell’onda T – rilevata nel caso di specie dall’ECG – “esprime tanto condizioni fisiologiche quanto condizioni patologiche”, con l’ovvia conseguenza che il medico chirurgo deve “coniugare il dato cartaceo elettrocardiografico (con) un’accurata anamnesi ed esame obiettivo per verificare il corretto significato clinico”.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. E’ vero che la Commissione centrale non ha tenuto conto che alla fattispecie in esame si applica l’art. 62 codice deontologico previgente, ma l’errore non è decisivo posto che anche nel testo applicabile ratione temporis la norma prevedeva che, “In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l’associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta”.

2.2. Con riferimento ai giudizi di responsabilità professionale, allora come oggi, la norma impone(va) (“è doveroso”) al medico-legale di associarsi ad un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta, nè in senso contrario non sarebbe sostenibile una lettura della norma che differenziasse sotto tale profilo l’attività svolta su incarico del PM, se solo si considera che si tratta di attività finalizzata ad orientare la chiusura delle indagini preliminari nella direzione del rinvio a giudizio del sanitario indagato o della richiesta di archiviazione del procedimento a suo carico. Si rientra quindi nel genus dei giudizi di responsabilità professionale, per i quali è richiesta la massima prudenza e cautela nello svolgimento della perizia o consulenza tecnica.

2.3. Su queste premesse, il giudizio della Commissione non è censurabile.

Se l’oggetto dell’indagine era costituito dalla interpretazione di un tracciato di ECG, la norma deontologica imponeva ai periti di interpellare un collega specializzato in cardiologia e non assume alcun rilievo l’argomento secondo cui i periti erano in grado di leggere correttamente un ECG, come del resto dovrebbe saper fare qualsiasi medico.

La valutazione ad essi richiesta era destinata ad incidere nel contesto della responsabilità professionale, e ciò rendeva doveroso l’intervento di un medico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.

3. Il ricorso è rigettato senza spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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