LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15404/2018 proposto da:
DECOPRESS PRINTING GMBH, IN LIQUIDATION, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RASELLA 155, presso lo studio dell’avvocato MARTIN HARTNER, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTINA GAVAZZI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DEA S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GRIECO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1782/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARTIN HARTNER, comparso con delega scritta dell’avvocato ALBERTINA GAVAZZI, difensore della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
udito l’Avvocato GIORGIO NUCARO AMICI, comparso con delega scritta dell’avvocato ANTONIO GRIECO, difensore della resistente, che ha chiesto di riportarsi al controricorso.
I FATTI DI CAUSA Per quel che ancora qui rileva i fatti salienti di causa possono riassumersi come segue.
La s.p.a DEA in amministrazione straordinaria, avendo in più riprese fornito dei rulli di carta decorativa alla società Decopress Engineering & Rotationsdruck Gmbh di diritto tedesco, per le quali forniture assumeva essere rimasta creditrice per un ammontare complessivo di oltre 840.000 Euro, citò l’acquirente in giudizio.
Il Tribunale di Frosinone condannò la convenuta, la quale, costituitasi, aveva resistito alla domanda avversa, deducendo la presenza di vizi e chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento del danno, a pagare quanto ritenuto di ragione. Va soggiunto che il giudizio di primo grado, dopo essere stato interrotto a seguito della fusione per incorporazione della convenuta nella Decopress Printing GmbH in liquidazione, era stato regolarmente riassunto dalle parti.
La Corte d’appello di Roma, alla quale si era rivolta la Decopress Printing GmbH in liquidazione, rigettò l’impugnazione. Ricorre l’appellante svolgendo nove motivi di censura.
La controparte resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Decopress deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 1460 c.c., art. 112 c.p.c. e L. Fall., art. 56, nonchè omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
In sintesi la ricorrente assume che la sentenza d’appello non aveva correttamente individuato il tema della decisione (risoluzione del contratto invece che eccezione d’inadempimento) e se ciò avesse colto avrebbe dovuto concludere per l’ammissibilità di una tale eccezione in un giudizio di cognizione ordinaria, non essendo la materia soggetta alla procedura di accertamento del passivo concorsuale. Ciò anche tenuto conto della compensabilità del controcredito, stante che solo l’eventuale eccedenza avrebbe dovuto soggiacere alla regola dell’insinuazione fallimentare.
Poichè l’eccezione d’inadempimento non era stata neppure esaminata dalla Corte di Roma la sentenza gravata aveva violato l’art. 112 c.p.c..
1.1. La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità.
La Corte d’appello (pag. 12, non numerata) disattese le eccezioni della convenuta-appellante perchè tardive, in quanto formulate “ben oltre i termini concessi per la precisazione delle domande ed eccezioni di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5”.
La superiore “ratio decidendi” non risulta essere stata aggredita con il motivo in esame, che, pertanto, deve qualificarsi inammissibile, poichè non coglie nel segno.
2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata applicazione e, comunque, della violazione della Convenzione di Vienna dell’11/4/1980, ratificata con la L. n. 765 del 1985, ed entrata in vigore l’1/1/1988, nonchè di “erronea ed insufficiente motivazione”.
Precisa Decopress che, data la diversa nazionalità della società venditrice (italiana) e di quella acquirente (tedesca), avrebbe dovuto trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 38 e 39 della predetta Convenzione, di talchè i termini di decadenza e di prescrizione non erano quelli indicati nella sentenza d’appello (otto giorni e un anno ex art. 1490 c.c.), valendo il criterio del “tempo ragionevole” al fine di valutare la tempestività della denunzia dei vizi, con la specificazione di un termine massimo di decadenza di due anni, secondo le prescrizioni dello strumento internazionale. Indicazione normativa che, invece, la Corte territoriale aveva obliterato, disapplicando immotivatamente la disciplina convenzionale.
La regola convenzionale, invece, s’imponeva poichè “La preferenza dell’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite, rispetto alle norme di diritto internazionale privato, si fonda essenzialmente su un giudizio di prevalenza del diritto materiale uniforme rispetto alle norme di diritto internazionale privato”, siccome chiarito in sede di legittimità dalla sentenza di questa Corte n. 1867/2018. Nè poteva sorgere dubbio sul fatto che il rapporto dedotto, alla luce degli artt. 30 e 53 della Convenzione, fosse un contratto di compravendita.
2.1. La censura è fondata.
Il Tribunale aveva riconosciuto che la materia era regolata dalle evocate norme della Convenzione di Vienna, tuttavia giungendo alla conclusione che era trascorso il “termine ragionevole” per la denunzia dei vizi.
Con specifico motivo d’appello, riassunto puntualmente dalla Corte di Roma, l’appellante aveva dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 39 della Convenzione in discorso “dato che le denunce sono state effettuate entro il “termine ragionevole””.
La Corte d’appello, disattendendo implicitamente la censura, ha regolato l’eccezione riguardante i vizi alla stregua dell’art. 1490 c.c., che condiziona la tempestività agli otto giorni dalla scoperta e all’anno dalla consegna, senza spiegare in alcun modo la ragione di una tale opzione interpretativa.
Sul punto deve, pertanto, constatarsi l’omissione di precipua e intellegibile motivazione.
Pur vero che la doglianza disciplinata dal vigente art. 360, c.p.c., ed in particolare, sub n. 5), nella configurazione imposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (che trova applicazione alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto), prevede la ricorribilità per il solo caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, resta, tuttavia, denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), delle quali ipotesi, qui, ricorre, come si è anticipato, quella della mancanza assoluta di giustificazione motivazionale.
3. In relazione all’accolto secondo motivo, quelli dal terzo al nono restano assorbiti.
In estrema sintesi, con i predetti motivi la ricorrente, rispettivamente, deduce: 3) ancora una volta l’omessa applicazione della Convenzione di Vienna; 4) l’omesso esame concernente il fatto decisivo dell’esame della tardività dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1490,1495 e 2909 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, avuto riguardo al prospettato giudicato interno formatosi in ordine all’accertamento di primo grado della tempestiva denunzia dei vizi di alcune partite di merce; 6) la violazione dell’art. 1988 e degli artt. 1362 c.c. e segg. e insufficiente ed erronea motivazione, a riguardo dell’interpretazione dell’intercorso carteggio; 7) violazione e falsa applicazione del regolamento comunitario 1206/2001 del 28/5/2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziaria dei singoli Stati dell’Unione, a riguardo della prova testimoniale che avrebbe dovuto essere assunta in Germania; 8) violazione dell’art. 111 Cost. e motivazione omessa, per essere stata disattesa la richiesta di nomina di CTU; 9) violazione dell’art. 210 c.p.c., per avere il giudice dichiarato inammissibile la richiesta d’esibizione documentale, nonchè motivazione erronea o contraddittoria. I predetti motivi restano assorbiti.
All’evidenza i motivi sopra sunteggiati subiscono l’effetto dell’assorbimento cd. proprio, stante che l’accoglimento del secondo motivo ne rimanda il vaglio al merito.
4. Ciò posto la sentenza deve essere cassata con rinvio in relazione all’accolto motivo e il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra Sezione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021
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