Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16072 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26276/2019 proposto da:

T.J.R., rappresentato e difeso dall’avvocata Simona Alessio, con studio in Torino via Collegno 44;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, depositato il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– T.J.R., cittadino della Costa d’Avorio, ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente Commissione territoriale;

– assume il ricorrente di essere di religione cristiana mentre la sua famiglia è musulmana e di essersi convertito sin da piccolo a seguito della frequentazione con le persone con cui giocava a calcio; precisava che i suoi genitori non avevano accettato la sua conversion; era stato costretto a lasciare nell'***** il suo paese a seguito della morte per annegamento del fratello più grande perchè i genitori lo accusavano di stregoneria e dell’omicidio del fratello, chiedendo ad alcuni giovani del paese di picchiarlo; aggiungeva di essere stato effettivamente picchiato ed accusato di stregoneria fuggendo in Mali e poi in Libia dove era stato picchiato, arrestato, sottoposto ai lavori forzati riuscendo a fuggire imbarcandosi per l’Italia;

– il tribunale procedeva all’audizione del ricorrente ma concludeva ritenendo le motivazioni esposte non credibili contraddittorie e generiche;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di un motivo cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’interno.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità del provvedimento impugnato, sui presupposti allegati per il riconoscimento delle varie forme di protezione internazionale;

– il motivo esamina congiuntamente tutte le distinte forme vagliate dal decreto impugnato ed è inammissibile perchè non indica quali specifici fatti allegati dal ricorrente non sarebbero stati considerati dal tribunale nell’esame delle domande di protezione internazionale;

– inoltre il ricorso appare privo delle indicazioni richieste dall’art. 366 c.p.c., n. 4, avuto riguardo ai presupposti normativi asseritamente non considerati dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. 28780/2020);

– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

– in applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura indicata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente che liquida in Euro 2100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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