Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16079 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 22308/2017 R.G. proposto da:

P.F., c.f. *****, rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Romano Zipolini, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Caio Mario, n. 27, presso lo studio dell’avvocato Francesco Magni.

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di LUCCA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 443/2017 del Tribunale di Lucca;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 27 aprile 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

FATTO E DIRITTO

dato atto che la Prefettura di Lucca è rimasta intimata;

rilevato che il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo del servizio postale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze (Firenze, via degli Arazzieri, n. 4) in data 27.9.2017;

ritenuto che, che, in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (cfr. Cass. (ord. interi.) 15.1.2015, n. 608).

PQM

dispone farsi luogo, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, alla rinnovazione della notifica del ricorso a questa Corte alla Prefettura di Lucca presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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