Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16085 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6330/2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMBASCIATA DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BERTUCCI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3745/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. M.F., nata a ***** e residente a *****, convenne in giudizio, innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia e, premesso di avere lavorato alle dipendenze di quest’ultima dal marzo 1992 sino al licenziamento, avvenuto il 2.4.2015, domandò: l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano a decidere della controversia, previa disapplicazione delle clausole derogatorie inserite nei contratti di lavoro sottoscritti negli anni 2006 e 2011, ovvero, via subordinata, previo loro annullamento in quanto estorte con violenza; l’accertamento dell’avvenuto svolgimento di mansioni superiori (livello A1-segretaria del capo Missione, ai sensi del CCNL di categoria) e la condanna dell’Ambasciata al pagamento delle differenze retributive e dell’indennità sostitutiva del preavviso; l’accertamento della illeceità della condotta vessatoria e la condanna dell’Ambasciata al risarcimento dei danni (Euro 50.000,00), ovvero, in via subordinata, della avvenuta violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la condanna al risarcimento dei danni (Euro 50.000,00); l’accertamento dell’omesso versamento dei contributi dal 1 marzo 1992 al 30 giugno 2000 e la condanna dell’Ambasciata al risarcimento dei danni conseguiti a tale omissione (Euro 70.060,86, ovvero altra somma ritenuta giusta o equa).

2. L’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia si costituì in giudizio ed eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano; nel merito, contestò la fondatezza della domanda.

3. Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sentenza fu impugnata in grado di appello dalla originaria ricorrente, la quale denunciò l’omessa applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012 del 12.12.2012, in cui era confluito il Regolamento CE n. 44/2001 del 22.12.2000, e dedusse la prevalenza del menzionato Regolamento, in quanto speciale, sulla Convenzione di New York.

4. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dalla lavoratrice.

5. In conformità ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22744 del 2014, la Corte territoriale ha ritenuto che, nelle controversie prettamente ed esclusivamente patrimoniali proposte contro uno Stato estero, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, a meno che non ricorra una delle ipotesi derogatorie previste dall’art. 11, par. 2 della Convenzione di New York del 2004, rappresentata, nella fattispecie dedotta in giudizio, dal fatto che le parti, in sede di stipulazione dei contratti individuali (anni 2006 e 2011), avevano liberamente devoluto, ai sensi dell’art. 11, par. 2, lett. f), della citata Convenzione, la giurisdizione alla autorità giudiziaria degli Emirati Arabi Uniti.

6. La Corte territoriale ha affermato che il conflitto tra le norme contenute nel Regolamento e quelle contenute nella Convenzione, prospettato dalla lavoratrice appellante, poteva risolversi valorizzando l’art. 11, comma 2, lett. f), della Convenzione Internazionale, nella parte in cui non consente pattuizioni individuali ove ostino ragioni di ordine pubblico, che devono trovare la loro giustificazione nel particolare oggetto dell’azione promossa dal dipendente, ed ha ritenuto che la norma del Regolamento CE, da ritenersi imperativa, determina la nullità della clausola difforme solo “laddove sia posta a tutela di queste particolari ragioni d’ordine pubblico”.

7. Ha, poi, escluso la ricorrenza di ragioni di tal fatta nella fattispecie dedotta in giudizio, sul rilievo che le domande azionate dalla lavoratrice avevano ad oggetto prestazioni patrimoniali “e riferite, peraltro, ad un rapporto di lavoro ormai cessato”.

8. Avverso questa sentenza M.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l’Ambasciata degli Emirati degli Arabi Uniti.

9. Il P.M. ha presentato conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi del motivo di ricorso.

10. La ricorrente addebita alla Corte territoriale “la mancata statuizione su materia per la quale era invece riconosciuto il potere di decidere la causa (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) in relazione art. 24 Cost.; art. 102 Cost.; art. 37 c.p.c.; Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che sostituisce la Convenzione di Bruxelles, di recente confluito nel REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 dicembre 2012”.

11. Imputa alla Corte territoriale di avere affermato la prevalenza della normativa, meno favorevole per il lavoratore, contenuta nella Convenzione di New York del 2004.

12. Asserisce che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la norma contenuta nel Regolamento UE può ritenersi imperativa e, quindi, determinare la nullità della pattuizione individuale difforme, solo nei casi in cui è posta a tutela di particolari ragioni di ordine pubblico, viola l’obbligo di interpretazione conforme, che impone al giudice nazionale di prendere in considerazione tutte le norme del diritto interno e di utilizzare tutti i metodi di interpretazione ad esso riconosciuti per addivenire ad un risultato conforme a quello voluto dall’ordinamento comunitario.

13. Sostiene che la Corte territoriale ha errato nell’estendere limite dell’ordine pubblico, previsto nell’art. 11, paragrafo 2, lett. f) della Convenzione internazionale del 2004, ostativo alla deroga dell’immunità giurisdizionale dello Stato, al Regolamento UE, e, al riguardo, osserva che l’art. 18 del Regolamento dispone che la clausola negoziale derogativa alla giurisdizione può essere pattuita solo successivamente al sorgere della controversia.

14. Assume che la clausola derogatoria della competenza giurisdizionale contenuta nei contratti dedotti in giudizio non può essere ritenuta vincolante perchè, in contrasto con la disposizione, speciale e prevalente, contenuta nell’art. 21, p. 2 del Regolamento, nella lettura datane dalla CGUE nella sentenza del 19 luglio 2012 (si tratta della sentenza Causa C-154/11, Ahmed Mahamdia), era stata stipulata prima del sorgere della controversia.

15. Invoca l’applicazione dei principi affermati dalle sentenze Cass. Sez. Un. 14703/2010 e n. 1774/2011 e osserva che la decisione Cass. Sez. Un. 22744/2014 ha fatto riferimento alla sola Convenzione di New York del 2004 e non anche al Regolamento CE 44/2001. Richiama il principio affermato nella sentenza Cass. Sez. Un. 10219/2006, secondo cui la L. n. 218 del 1995, art. 4, esclude ogni possibilità di deroga alla giurisdizione italiana, non solo ne casi in cui la deroga non sia provata per iscritto, ma anche nelle ipotesi in cui la causa verte su diritti indisponibili, quali, secondo la prospettiva difensiva della ricorrente, devono ritenersi quelli azionati in giudizio.

Esame del motivo.

16. Le censure formulate nel ricorso, nella parte in cui contestano le affermazioni contenute nella sentenza impugnata correlate ai rapporti tra la Convenzione di New York del 2004 e il Regolamento CE n. 44 del 2001, nella parte in cui richiamano le norme di diritto interno (artt. 24 e 102 Cost.; art. 37 c.p.c.; L. n. 218 del 1995, art. 4) e nella parte in cui, invocando i principi affermati da Cass. Sez. Un. 14703/2010, n. 1774/2011, 10219/2006, obiettano alla sentenza impugnata che la decisione Cass. Sez. Un. 22744/2014, ha fatto riferimento alla sola Convenzione di New York del 2004 e non anche al Regolamento CE 44/2001, evidenziano la necessità di un approfondimento della questione concernente l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri nella materia delle controversie di lavoro.

17. Gli aspetti di problematicità emersi nel presente giudizio sono costituiti:

a) dalla complessità del quadro normativo di diritto interno, di diritto comunitario e di diritto internazionale; vengono, infatti, in rilievo:

18. sul piano del diritto interno, gli artt. 24 e 10 Cost. (nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, tra le altre, nella sentenza n. 238/2014, p. 3.4 in diritto, nella quale risulta affermato che, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, può subire limitazioni purchè siano giustificate da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell’art. 24 Cost., annoverato tra i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale); la L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. (RIFORMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO), che, precisato (art. 1) che essa “determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri”, fa salva (art. 2, comma 1) “l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia”, da interpretarsi tenendo conto “del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme (art. 2, comma 2) e dispone che la deroga convenzionale alla giurisdizione italiana “a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero” è consentita “se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili” (art. 4, comma 2) ma è inefficace “se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa” (art. 4, comma 3); la L. 14 gennaio 2013, n. 5, recante Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonchè norme di adeguamento all’ordinamento interno;

19. sul piano del diritto internazionale, l’art. 6, p. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che statuisce il diritto di ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti; la Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sulle immunità degli Stati e dei loro beni, non ancora entrata in vigore (non ha raggiunto la soglia minima di trenta ratifiche richiesta dall’art. 30), il cui art. 11 è stato ritenuto interamente corrispondente al diritto internazionale consuetudinario dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 23 marzo 2010, caso Cudak c. Lituania; sentenza 18 gennaio 2011, caso Guadagnino c. Italia e Francia; sentenza 29 giugno 2011, caso Sabeh El Leil c. Francia; sentenza 25 ottobre 2016 Radunovic e a. c. Montenegro; sentenza 8 novembre 2016, caso Naku c. Lituania e Svezia); la citata Convenzione pone (par. 1) la sussistenza della giurisdizione e l’immunità in un rapporto di regola ed eccezione ed elenca (par. 2), come eccezioni alla regola generale, affermata al par. 1, una serie di casi in cui l’immunità deve essere riconosciuta (status del lavoratore e mansioni da questo svolte, azioni proposte da particolari soggetti, petitum non patrimoniale, licenziamento o risoluzione del contratto di un impiegato, indicazione del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro che l’azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza, nazionalità del lavoratore, e pattuizione di clausole contrattuali di deroga alla giurisdizione dello Stato del foro (lett. f);

20. sul piano del diritto Europeo, l’art. 47 della Carta Dei Diritti Fondamentali Dell’unione Europea (Carta di Nizza), che proclama il diritto di ogni individuo a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e ed un termine ragionevole; il Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (modificato dal Regolamento CE n. 1791/2006 e dal Regolamento CEn. 1103/2008, successivamente abrogato dal Regolamento (UE) N. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2012 (rifusione), pienamente applicabile a partire dal 10 gennaio 2015, ai sensi dell’art. 81, par. 2); il Regolamento n. 44 del 2001, entrato in vigore il 1 marzo 2002 (art. 76), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (il ricorso è stato proposto successivamente al 1 marzo 2002 e verte su materia, civile, non ricompresa tra le materie che l’art. 1 par. 2 esclude dal raggio di applicazione del Regolamento), stabilisce (art. 20) che: “L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato. 2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione” e dispone (art. 21) che: “Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:1) posteriore al sorgere della controversia, o 2) o che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione”;

21. b) dal dibattito della dottrina internazionalistica, che registra opinioni dissenzienti rispetto alla corrispondenza, affermata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenze richiamate nel p. 19 di questa ordinanza), dell’art. 11 della Convenzione del 2004 al diritto internazionale consuetudinario;

22. c) dai possibili profili di interconnessione tra la questione della giurisdizione, sancita da uno strumento normativo di diritto Europeo, e quella della immunità statale, prerogativa riconosciuta dal diritto internazionale e, dunque, dalla interazione tra la Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sulle immunità degli Stati e dei loro beni e il Regolamento il Regolamento (CE) n. 44/2001;

23. c) dalla ricostruzione e dalla relazione delle nozioni di immunità dalla giurisdizione e di competenza giurisdizionale, in una prospettiva di necessario coordinamento delle norme di diritto interno, di diritto dell’UE e di diritto internazionale con i principi affermati dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 238/2014, cit. p. 18 di questa ordinanza), dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (nelle sentenze Cudak, Sabel El Leil, Guadagnino, Radunovic indicate nel p. n. 19 di questa ordinanza è stato affermato anche che le limitazioni all’assoggettamento degli Stati alla giurisdizione del Paese dove è il rapporto è sorto e si è svolto si conciliano con l’art. 6 p. 1 CEDU solo se volti a perseguire un fine legittimo e in presenza di un rapporto ragionevole e proporzionato tra mezzi impiegati e scopo perseguito), dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nella sentenza 19 luglio 2012, causa C-154/2011, Mahamdia, richiamata la nozione ristretta dell’immunità dello Stato estero (p. 54, p. 55), è stato affermato, p. 56, che le disposizioni del regolamento 44/2001, attributive di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro, in cui non vengano in rilievo mansioni correlate all’esercizio di pubblici poteri e semprechè che l’azione giudiziaria non rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza, si applicano anche ai rapporti di lavoro con Stati stranieri, e che esse sono derogabili in pejus in via contrattuale solo dopo l’insorgere della controversia, p. 61, ovvero ove estendano la scelta del lavoratore anche a fori aggiuntivi, p. 62; principi che risultano ribaditi nella sentenza 7 maggio 2020 causa C-641/18, Rina, p.54, p. 55, p. 56);

24. d) dalla rilevanza delle clausole negoziali che deroghino alla giurisdizione italiana e dalla individuazione del loro impatto sui diversi piani dell’immunità e della giurisdizione;

25. e) dal contrasto che sembra registrarsi tra il principio per il quale la cd. immunità (nella nozione “ristretta” datane da Cass. Sez. Un. 34474/2019, Cass. Sez. Un. 18661/2019, Cass. Sez. Un. 6884/2019, Cass. Sez. Un. 1774/2011 Cass. Sez. Un. 5167/2009, Cass. Sez. Un. 118/2007, Cass. Sez Un. 880/2007) non è derogabile convenzionalmente (Cass. Sez. Un. 14703/2010, Cass. Sez. Un. 1774/2011), e il principio, secondo cui, in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle Ambasciate di Stati esteri, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, anche nei casi in cui la domanda involga questioni esclusivamente patrimoniali e siano correlate a mansioni di semplice “impiegato consolare”, ove le parti abbiano convenzionalmente devoluto la controversia su pretese disponibili alla giurisdizione esclusiva dei tribunali dello Stato estero, ai sensi dell’art. 11, par. 2 lett. f) della Convenzione di New York., affermato da Cass. Sez. Un. 22744/2014 e ribadito da Cass. Sez. Un. 11129/2020.

26. Va, pertanto, disposta una relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo ci questa Corte sull’istituto della l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri nella materia delle controversie di lavoro, in relazione ai temi ed alle questioni evidenziati nelle lettere da a) a e) di questa ordinanza.

PQM

La Corte di Cassazione a sezioni Unite rinvia a nuovo ruolo con richiesta di relazione all’Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte sull’istituto dell’immunità dalla giurisdizione civile degli stati membri nella materia delle controversie di lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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