Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16106 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12523/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Im.Com. s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t. e del liquidatore giudiziale, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso ed autorizzazione del Giudice delegato, dagli Avvocati Colaianni Francesco e Manzi Andrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla Via F. Confalonieri n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4966/02/2015 della CTR della Lombardia –

Milano, depositata in data 18/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante collegamento da remoto.

RITENUTO

Che:

l’Amministrazione ricorrente con atto datato 24/12/2020 ha rappresentato che la società contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018.

CONSIDERATO

Che:

l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che la società contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;

nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione ricorrente;

le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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