Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16119 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12542-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.A., TU.AL., T.E., T.G., nella qualità di eredi della sig.ra M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLRIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MUNI MASSIMILIANO.

– controricorrenti –

contro

PAPPALARDO SALVATORE, BARTOLOMEO ANTONIETTA, ONGARO GIUSEPPE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8420/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

Che:

1. M.M.R., socia al 50% della soc. PUMA. Carburanti sas di M.M.R. & C., impugnava l’avviso con il quale l’Ufficio accertava induttivamente un reddito di partecipazione di Euro 2.000.000 con conseguente determinazione per l’anno 2003 di imposte Irpef ed addizionali oltre sanzioni ed ulteriori accessori di legge.

2 La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso e la sentenza veniva annullata dalla CTR Campania per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, il giudizio veniva nuovamente incardinato nei confronti di tutti i litisconsorti davanti al giudice di primo grado che accoglieva il ricorso in quanto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, presupposto dell’atto impositivo notificato al socio, impugnato separatamente era stato annullato sia in primo grado che in appello, e, in ogni caso, era emersa la completa estraneità della Manzoeto all’amministrazione e alla gestione della soc. PU.MA. Carburanti sas.

3.Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello in quanto non era stato oggetto di specifico motivo di appello la ratio decidendi della sentenza che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione del principio dell’unitarietà dell’accertamento tra soci di società di persone per non essere in concreto la Manzoeto socia beneficiaria dell’attività societaria.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Si sono costituiti gli eredi di M.M.R. depositando controricorso.

CONSIDERATO

Che:

2. Con ordinanza interlocutoria depositata in data 29.05.2020 questa Corte, rilevata la mancata notifica del ricorso alla società e ai soci P.S., O.G. e B.A., soggetti che in qualità di litisconsorti necessari hanno partecipato ai giudizi di merito ha concesso alla ricorrente termine di giorni novanta per l’integrazione del contraddittorio alle parti pretermesse 3 Risulta, allo stato, che tale incombente non sia stato adempiuto in quanto, come si evince dalla lettura delle relate, due notifiche, effettuate a mezzo del servizio postale, non sono andate a buon fine. L’Ufficio, tuttavia, con istanza depositata in data 5 marzo 2021, affermando di essersi riattivato per il rinnovo delle notifiche i cui esiti non sono ancora conosciuti, ha chiesto “un ultimo rinvio dell’udienza, in vista della possibilità di un migliore esito delle notifiche non ancora perfezionate o di un più recente accertamento di indirizzi diversi ed effettivi”.

Alla luce di tale richiesta la causa non si pone in termini d’immediata evidenza decisoria.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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