Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16123 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30545-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 248/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO, depositata l’08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza n. 248/2019 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. distacca di Pescara, che, in controversia concernente l’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle ritenute operate per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011 e 2012 sui trattamenti pensionistici erogati dall’Inps per un importo complessivo di Euro 44.438,38, ha accolto l’appello del contribuente, riformando la sentenza della C.T.P. di Pescara, sfavorevole a quest’ultimo.

Con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva che il contribuente avesse dimostrato, con la documentazione prodotta, la sussistenza delle condizioni per il rimborso delle trattenute IRPEF, poichè, per gli anni in oggetto, risultava fiscalmente residente in Svizzera dove aveva presentato dichiarazione dei redditi.

L’intimato non si è costituito.

L’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione della Convenzione Italo-Svizzera, art. 29, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 21, e dell’assenza di idoneo certificato e conseguente mancata dimostrazione della tassazione all’estero.

Sostiene infatti che in base alla richiamata previsione contenuta nella Convenzione le istanze di rimborso devono essere corredata da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto all’applicazione dei benefici fiscali previsti dalla Convenzione.

Osserva che tale attestazione non può essere sostituita da altro documento ai fini probatori, come si evince dal medesimo art. 29, paragrafo 3.

La questione veicolata attraverso il predetto motivo non ha precedenti specifici sicchè appare opportuno rimettere la causa alla quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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