Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.16129 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33418-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO CIAPPARONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3226/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

C.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, n. 3226/13/2018, dep. 11.7.2018, che in relazione ad avvisi di accertamento per Iva e Irap anno 2009, emessi a seguito di verifica della GGFF nei confronti della società Promedil srl in liquidazione, e notificati all’odierno ricorrente nella qualità di amministratore di fatto nell’ambito di una estesa verifica fiscale e di un processo penale, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha depositato successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

non è stato esaminato nella proposta il quinto motivo del ricorso, col quale è stata contestata l’inapplicabilità del raddoppio dei termini con riferimento all’IRAP.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per nuova proposta, dando mandato alla segreteria per gli opportuni adempimenti.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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