Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1613 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 3073/16) proposto da:

F.E., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Agrippino Sidoti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Mauro Rufini, in Roma, viale Vaticano, n. 46;

– ricorrente –

contro

FE.EM., (C.F.: *****), FE.UG., (C.F.: *****), FE.MA. (C.F.: *****), fe.em. (C.F.: *****) e C.M., (C.F.: *****), tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali apposte in calce alle copie dei ricorsi notificati, dall’Avv. Adriano Cantù, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Emma Cersosimo, in Roma, v. G. Mazzini, n. 13;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2822/2015 (depositata il 29 giugno 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dal nuovo difensore costituito per il ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. F.E., quale proprietario sin dal 1986 di un terreno sito in ***** (distinto al foglio *****, mapp. *****), citava in giudizio dinanzi al Tribunale i sigg. Fe.Em., Fe.Ug., C.M., Fe.Ma. e fe.em. per ottenere la declaratoria dell’intervenuto acquisto per usucapione anche della proprietà del terreno confinante (distinto al foglio *****, mapp. *****), intestato al proprietario Fe.Do., di cui i menzionati convenuti erano eredi, sostenendo di averlo utilizzato per il parcheggio dei propri automezzi e per l’accesso alla sua proprietà per oltre un ventennio.

Nella costituzione dei convenuti, che instavano per il rigetto della domanda (sostenendo, peraltro, che la condotta dell’attore era stata solo tollerata), l’adito Tribunale la respingeva con sentenza n. 15693/2013.

2. La citata pronuncia veniva appellata dall’originario attore e con la costituzione degli appellati (che instavano per la reiezione del gravame), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2822/2015 (depositata il 29 giugno 2015), rigettava l’appello e condannava il F.E. alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte milanese rilevava che non erano stati comprovati gli elementi utili per addivenire all’accoglimento della domanda di usucapione, evidenziando che il mappale oggetto di causa, sino a quando nella primavera del 2009 era stato recintato dall’appellante, veniva comunemente utilizzato non solo da quest’ultimo per accedere al suo cantiere e ai fondi di sua proprietà, ma anche da altri abitanti, per la sosta e la manovra dei loro veicoli, donde era rimasto escluso che il godimento del terreno in questione fosse avvenuto in forma esclusiva da parte del F.E..

3. Il soccombente appellante hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, riferito a due motivi, illustrato da memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

Tutte le parti intimate hanno resistito con un unico controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio oltre che la violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo alla mancata valutazione sulla asserita inesistenza della qualità di eredi dei convenuti-appellati in relazione all’oggetto della domanda.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio afferente l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal convenuto Fe.Ug. in sede di interrogatorio libero all’udienza del 21 aprile 2010, nonchè l’omissione di alcuni contenuti delle dichiarazioni rese dalle parti o dai testi, rilevando la prevalente credibilità del teste Ca. e quella dei testi S. e c..

3. Rileva, innanzitutto, il collegio che la nuova costituzione per il ricorrente F.E. dell’Avv. Mauro Rufini (in sostituzione del precedente difensore Avv. Agrippino Sidoti), formalizzata con procura speciale apposta in calce alla memoria depositata in data 2 novembre 2020, non può considerarsi valida, poichè, essendo la causa stata introdotta con atto di citazione notificato antecedentemente al 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, modificativa dell’art. 83 c.p.c.), sarebbe stato necessario il conferimento della procura speciale esclusivamente in una delle forme stabilite del citato art. 83 c.p.c., comma 2 (v. Cass. n. 18323/2014 e Cass. n. 20692/2018) ragion per cui la nuova procura in questione, pur invalidamente attribuita, può valere ai soli fini della nuova elezione di domicilio.

4. Osserva, poi, il collegio che occorre, in primo luogo, esaminare le due eccezioni pregiudiziali formulate dalle parti controricorrenti.

La prima riguarda l’omessa notificazione del ricorso alla litisconsorte necessaria fe.em., la quale, peraltro, va osservato si è volontariamente costituita in questo giudizio a mezzo di controricorso unitamente a tutti gli altri intimati. La seconda attiene alla dedotta inammissibilità del ricorso per la tardività della sua proposizione, sul presupposto che – diversamente da quanto asserito dal ricorrente – la sentenza di appello era stata ritualmente notificata a mezzo pec sia al difensore-procuratore che a quello in delega in data 3 luglio 2015 (coincidente con quella di avvenuta consegna all’indirizzo pec dichiarato e debitamente registrato).

Ritiene il collegio che questa, assorbente, eccezione è fondata, con conseguente affermazione della tardività del ricorso, da cui deriva la dichiarazione della sua inammissibilità.

Effettivamente, dall’esame degli atti processuali (pacificamente ammissibile in questa sede trattandosi di vizio “in procedendo”), emerge che la sentenza qui impugnata era stata notificata mediante pec nella predetta data del 3 luglio 2015 (per come ricavabile dagli estremi del relativo messaggio identificativo) ai difensori costituiti in rappresentanza del ricorrente (e che avevano dichiarato di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni al loro indirizzo di posta elettronica certificata) oltre che a quello presso il cui studio – nel giudizio di appello – era stato eletto domicilio.

Naturalmente, ai fini della verifica della tempestività della proposizione del ricorso, non ha alcuna rilevanza la comunicazione del 29 settembre 2020, pervenuta in cancelleria, con la quale il ricorrente ha dichiarato di revocare il già conferito mandato all’avvocato Agrippino Sidoti, nonchè agli avvocati Maurizio Benincasa e Giorgio Sicari (indicati come domiciliatari in ricorso).

Allo stesso modo, ai fini in questione, non assume alcun rilievo la sopravvenuta costituzione del F.E. mediante il conferimento, nella memoria depositata il 2 novembre 2020, di nuova procura all’avv. Mauro Rufini.

Pertanto, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione il termine breve di 60 giorni (dalla data della rituale notificazione della sentenza di appello in data 3 luglio 2015) per la proposizione del ricorso per cassazione, come previsto dall’art. 325 c.p.c. e non quello di cui all’art. 327 c.p.c..

Quindi, poichè il ricorso risulta spedito per la notificazione il 25 gennaio 2016 (e notificato ai destinatari nel domicilio eletto il 27 gennaio 2016), esso non può che essere ritenuto tardivo e, quindi, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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