Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16133 del 09/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26236/2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avv. FELICE PATRUNO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

T.M. – cittadino del Mali – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Lecce avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver lasciato il suo Paese poichè intrattenne relazione con ragazza appartenente a famiglia molto più agiata della sua sicchè, quando questa rimase in cinta, i parenti della stessa, che s’opponevano alla relazione stante la sensibile diversità di condizione sociale, ebbero violento alterco con la sua famiglia nel corso della quale rimase ucciso uno dei suoi fratelli e ferito uno zio.

A seguito della denunzia, la Polizia locale arrestò uno dei parenti della ragazza, ritenuto responsabile dei delitti, ma ciò fece aumentare l’astio contro di lui da parte dei parenti della ragazza, sicchè egli ritenne meglio lasciare il suo Paese.

Il Tribunale salentino ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo circa le ragioni del suo espatrio e, comunque, non ricorrenti situazioni di persecuzione proprie dell’asilo; inoltre il Tribunale ritenne che nemmeno concorrevano le condizioni fattuali previste per il riconoscimento degli altri istituti di protezione invocati.

Avverso il provvedimento del Tribunale il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal T. risulta inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, commi 8 e 11, in relazione alla norma ex art. 16 direttiva U.E. 32/13 in quanto il Tribunale non ha proceduto a fissare l’udienza per la sua audizione personale pur in assenza della videoregistrazione del colloquio da lui reso in sede amministrativa.

La censura mossa appare inammissibile in quanto non si correla con la motivazione sul punto esposta dal Tribunale.

Difatti il Collegio salentino dà puntualmente atto nel decreto che le parti furono evocate e sentite all’udienza del 18.3.2019 e che non appariva necessario procedere a nuova audizione personale del T. poichè nel ricorso non erano prospettati fatti nuovi ovvero indicati nuovi campi d’indagine.

Detta motivazione risulta pienamente rispettosa delle norme evocate siccome violate in rubrica, poichè l’unico adempimento previsto pena di nullità – come da arresto di legittimità evocato nel ricorso – in difetto – come nel caso – della videoregistrazione del colloquio intervenuto in sede amministrativa risulta essere la convocazione delle parti ad udienza – adempimento pacificamente osservato. La nuova audizione del richiedente asilo risulta esser incombente istruttorio rimesso alla prudente valutazione del Giudice in presenza però della prospettazione di dati nuovi o nuovi campi d’indagine rispetto a quanto già emerso nel colloquio in sede amministrativa; ma nella specie il Collegio salentino ha escluso la concorrenza di detta fattispecie.

L’argomento critico si compendia nella denunzia che non fu tenuta l’udienza prescritta a pena di nullità, individuata dal ricorrente in quella di sua audizione personale, ma come visto l’unica udienza prescritta dalla legge in difetto della videoregistrazione è quella – regolarmente tenuta dal Tribunale – di comparizione parti.

In detta udienza nulla impediva al T. di comparire personalmente e rilasciare le dichiarazioni ritenute utili alla sua difesa, mentre rettamente il Tribunale ha ritenuto superflua la nuova audizione in difetto della prospettazione di elementi nuovi nel ricorso in opposizione.

Con la seconda doglianza il richiedente asilo deduce violazione della norma costituzionale ex art. 10, comma 3, in quanto il Tribunale, al riguardo di tale sua domanda, ha fatto applicazione dell’insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema.

L’argomentazione critica svolta parte dal riconoscimento che il Collegio salentino ha fatto applicazione del consolidato insegnamento in materia – da cui l’inammissibilità del motivo di ricorso, ma prospetta superamento di detto insegnamento in ragione del fatto nuovo rappresentato dalla nuova disciplina in materia di protezione umanitaria posta dal D.L. n. 113 del 2018.

Tuttavia il ricorrente non rileva che il decreto adottato dal Tribunale salentino, non già, si fonda sulla nuova normativa evocata, bensì ancora sulla disciplina precedente in ragione della quel era stato elaborato l’insegnamento consolidato ricordato dallo stesso ricorrente.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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