Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.1614 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19221/2016 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’avvocato MARINA DI GREGORIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’, DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE MINIERE, DISTRETTO MINERARIO DI CALTANISSETTA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24/2016 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 13.2.2016, la Corte d’appello di Caltanisetta, riformando la sentenza del Tribunale di Enna, rigettò l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione proposta dall’Assessorato di Palermo con la quale era stato ingiunto a C.S. il pagamento di una sanzione amministrativa dell’importo di Euro 20.658,00 per l’esercizio abusivo di una cava.

1.1. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di merito ritenne tempestiva l’opposizione sul rilievo che il termine di giorni novanta previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, decorresse non dal momento dell’accertamento ma dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito amministrativo. Nel caso di specie, le verifiche erano state effettuate l'***** e, nell’immediatezza dei fatti erano stati identificati i conducenti dei mezzi e C.S. si era dichiarato proprietario degli stessi. A seguito di ulteriori accertamenti, i Carabinieri accertarono che uno di essi apparteneva ad una società di cui era legale rappresentante C.A. mentre gli altri due erano intestati a C.S.. C.A. faceva pervenire, nell’ambito del procedimento amministrativo, in data 18.11.2010, alcuni documenti attestanti l’estraneità delle condotte a lui contestate in quant0o l’escavatore era nella disponibilità di C.S.. Nei confronti di C.A. veniva anche promossa l’azione penale ed il procedimento si concludeva con sentenza di proscioglimento del 6.2.2012. A seguito della assoluzione di C.A., con sentenza del 12.4.2012, in data 17.9.2012 veniva notificata l’ordinanza ingiunzione a C.S..

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso C.S. sulla base di cinque motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso la Regione Siciliana

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito ritenuto tempestiva la contestazione della violazione, notificata oltre il termine di novanta giorni, nonostante l’autorità amministrativa disponesse già al momento dell’accertamento di una serie di elementi per procedere nei confronti del ricorrente. Sosteneva che nell’immediatezza dei fatti C.S., presente sul posto, si era dichiarato proprietario dei mezzi utilizzati per la coltivazione della cava e C.A., già con gli scritti difensivi nell’ambito del procedimento amministrativo, avrebbe fatto riferimento al contratto di nolo in favore del medesimo. La decorrenza del termine dalla pronuncia della sentenza di proscioglimento di C.S. sarebbe contraria al principio di ragionevolezza sui tempi impiegati per l’accertamento della violazione 1.1. Il motivo è fondato.

1.2. In materia di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l’attività di accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione. La contestazione della violazione deve comunque avvenire in un tempo ragionevole, la cui congruità è oggetto di apprezzamento da parte del giudice di merito, al quale è rimessa l’individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto (Cass. Civ., Sez. II, 29/10/2019 n. 27702; Cass. Civ., Sez. II). L’apprezzamento del giudice di merito non può trasformarsi in arbitrio sì da consentire all’amministrazione di estendere il termine previsto dalla legge in maniera irragionevole (Cass. Civ. 30/05/2006 n. 12830 ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato il decreto dirigenziale irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto notificato a dieci mesi di distanza dall’accertamento senza che l’amministrazione avesse provato lo svolgimento e la durata di indagini necessarie per l’acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli risultanti dal verbale di accertamento).

1.3. Il termine di novanta giorni trova quindi la sua ratio nelle ipotesi in cui il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto ma è indubitabile, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, che l’accertamento debba avvenire entro un termine congruo (Cass. Sez. Unite, 31/10/2019 n. 28210).

1.4. Nel caso di specie, già al momento del sopralluogo sussistevano elementi oggettivi e soggettivi per svolgere accertamenti nei confronti di C.S.. Non solo il predetto aveva dichiarato nell’immediatezza dei fatti di essere proprietario dei mezzi utilizzati per la coltivazione della cava ma, già dai primi accertamenti, emergeva che due mezzi presenti sul posto erano a lui intestati. A ciò si aggiunga che C.A., al quale veniva contestata la violazione amministrativa, faceva pervenire, già in data 18.11.2010, un contratto di nolo da cui risultava la disponibilità dei mezzi da parte di C.S..

1.5. Orbene, sin dalla data dell’accertamento sussisteva una serie di elementi che avrebbero dovuto indurre gli organi accertatori a verificare il coinvolgimento di C.S. – sulla base delle dichiarazioni confessorie, dell’intestazione di alcuni mezzi e del contratto di nolo messo prontamente a disposizione degli organi accertatori – mentre vi fu una totale inerzia fino alla sentenza di proscioglimento di C.A..

1.6. La contestazione della violazione dopo quasi diciotto mesi dall’accertamento, nella totale inerzia dell’amministrazione, è quindi tardivà.

1.7. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, decidendo la causa nel merito, il collegio accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza ingiunzione.

1.8. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso.

1.9. In ragione dell’effettiva difficoltà nella determinazione del dies a quo, che ha determinato pronunce di segno opposto nei gradi di merito, le spese di lite vanno interamente compensate.

1.9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

1.10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite dei giudizi di merito.

Condanna l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale delle Miniere, Distretto Minerario di Caltanisetta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellaitussistenA dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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