LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al NRG 10818-2016 proposto da:
SOCIETA’ DUE S di S.G.A. & C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli Avvocati Amedeo Mandras, e Luciano Manca, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Cifariello, in Roma, via Alessandria, n. 26;
– ricorrente –
contro
B.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato Patrizia Fadda;
– controricorrente –
e sul ricorso proposto da:
B.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato Patrizia Fadda;
– ricorrente in via incidentale condizionata –
contro
SOCIETA’ DUE S di S.G.A. & C. s.n.c., rappresentata e difesa dagli Avvocati Amedeo Mandras e Luciano Manca, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Andrea Cifariello in Roma, via Alessandria, n. 26;
– controricorrente al ricorso incidentale condizionato –
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 382-2015 pubblicata il 31 agosto 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.
FATTI DI CAUSA
1. – La società Due S di S.G.A. e C. s.n.c., in persona dell’amministratore e legale rappresentante S.G.A., con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2009, conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Sassari B.P., esponendo che con contratto in data 15 ottobre 1999 S.G.A. aveva promesso di vendere al B. un seminterrato in ***** per il prezzo di 50 milioni di Lire e che l’acquirente aveva versato la sola caparra di 16 milioni di Lire e non aveva invece versato nè l’ulteriore acconto di Lire 9 milioni, entro il termine pattuito del 30 aprile 2000, nè il saldo, in rate mensili di Lire 2 milioni ciascuna.
Assumendo che il B. si era reso inadempiente, la società Due S chiedeva che venisse dichiarato legittimo il recesso dalla stessa esercitato per grave inadempimento contrattuale del convenuto e, per l’effetto, che venisse dichiarato che la società attrice era legittimata a trattenere la caparra ricevuta; domandava, inoltre, che il convenuto B. venisse condannato all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento di un indennizzo per l’occupazione e il godimento del bene.
Si costituiva in giudizio B.P., premettendo che il S., in occasione del contratto, aveva la veste di amministratore e legale rappresentante della società attrice.
Nel merito, il convenuto rilevava innanzitutto che la scrittura del 15 ottobre 1999 non era una promessa di vendita, ma una vendita, con effetti reali immediati inter partes. Deducendo che la mancata formalizzazione del contratto era da attribuire alla parte venditrice, atteso che il bene non era un seminterrato ma una cantina priva del certificato di abitabilità, e rimarcato il proprio interesse a che venisse riconosciuta la sua proprietà dell’immobile, riequilibrando peraltro il prezzo, nell’ipotesi che il bene fosse qualificato come cantina, il B. proponeva domanda riconvenzionale, concludendo perchè venisse accertato che egli era proprietario dell’immobile, ovvero in via subordinata perchè venisse pronunciata sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previo annullamento della variazione della destinazione d’uso, ovvero, in subordine, previa riduzione del prezzo, da adeguare al valore di mercato. In via sussidiaria, e per l’ipotesi di accoglimento della domanda principale, domandava la restituzione di quanto versato al S., con i danni.
2. – Con sentenza n. 1495/2013 depositata in data 11 ottobre 2013, il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda principale per quanto di ragione e dichiarava legittimo il recesso di parte attrice e per l’effetto dichiarava legittima la ritenzione della caparra, condannava il B. al pagamento della somma di Euro 13.440 per il godimento dell’immobile dalla domanda di recesso alla data della pronuncia e regolava le spese del giudizio, compensandole per la metà.
3. – Avverso detta sentenza hanno proposto appello in via principale il B. e appello in via incidentale la società Due S.
3.1. – L’appellante in via principale ha sostenuto che il Tribunale aveva valutato in maniera erronea il materiale probatorio acquisito, trascurando di considerare che, in base alle pattuizioni negoziali, oggetto del contratto di vendita era stato un immobile “composto da camera da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno” e non già una cantina, sicchè la società venditrice “avrebbe dovuto fornire la certificazione sulla regolarità urbanistica del bene compravenduto, consegnando il certificato di abitabilità o agibilità”, essendo la certificazione urbanistica un requisito fondamentale del bene destinato ad abitazione. Ha dedotto che, di conseguenza, era errata la sentenza là dove aveva dichiarato la legittimità del recesso; che altrettanto erroneamente il Tribunale aveva affermato l’inadempimento del B., non avvedendosi che il contratto non prevedeva alcun termine per il pagamento del saldo e che il convenuto non era stato mai messo in mora; che la sentenza, infine, era da censurare anche nella parte in cui aveva riconosciuto la spettanza di un indennizzo in favore della venditrice.
3.2. – La società appellante in via incidentale ha lamentato, in primo luogo, la qualificazione di contratto definitivo data dal Tribunale al compromesso di vendita, trattandosi, invero, di un preliminare. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva limitato l’indennizzo spettante al proprietario per l’occupazione dell’immobile al periodo successivo all’esercizio del recesso. Con il terzo motivo si è doluta dell’omessa statuizione in ordine alla domanda di rilascio dell’appartamento. Con il quarto, infine, ha contestato la pronuncia di compensazione parziale delle spese.
4. – La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 31 agosto 2015, in riforma della impugnata pronuncia, ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società Due S nei confronti del B..
4.1. – Nell’esaminare preliminarmente il primo motivo dell’appello incidentale della società, la Corte distrettuale ha qualificato come contratto preliminare la pattuizione intervenuta tra le parti, giudicando errata l’affermazione del Tribunale, secondo cui la consegna immediata del bene e la mancata indicazione di una data per la stipula del definitivo sarebbero circostanze che impedirebbero di ravvisare un preliminare. Secondo la Corte d’appello, inequivocabilmente depone per la configurazione di un contratto preliminare l’espressione “il signor S. promette di vendere”, espressione confermata, nella sua significatività, dall’intestazione del contratto “Compromesso di vendita”.
Una volta stabilito che trattasi di un contratto preliminare, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha osservato, rilevando d’ufficio la relativa questione, che nessuna legittimazione aveva la società Due S ad agire nei confronti del B.: ciò in quanto nel preliminare colui che ha promesso in vendita il bene è la persona fisica del “signor S.G.A.”, il quale nessun riferimento ebbe a compiere alla società Due S di S.G.A. & C. s.n.c., laddove, trattandosi di un preliminare di vendita di bene immobile, l’agire quale rappresentante di una società avrebbe dovuto risultare dal medesimo atto scritto. E poichè manca la spendita del nome del mandante, la Corte territoriale ha altresì escluso che nella specie si verta nell’ipotesi di cui all’art. 1711 c.c., che consente al mandante di ratificare l’atto compiuto dal mandatario che abbia ecceduto i limiti del mandato.
La Corte territoriale ha quindi fatto applicazione del principio secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge: principio che a sua volta comporta la verifica, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione, e in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.
5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, notificata il 25 febbraio 2016, ha proposto ricorso la società Due S, con atto notificato il 21 aprile 2016, sulla base di tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, B.P., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi.
La società Due S ha depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato.
6. – I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..
In prossimità della Camera di consiglio la società Due S ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente in via principale rileva che l’individuazione della parte promittente venditrice nella società Due S di S.G.A. e C. s.n.c. ha costituito oggetto di dibattito processuale e di delibazione, sia esplicita che implicita, costituente l’indispensabile presupposto logico-giuridico per la decisione, da parte del Tribunale, delle restanti questioni, e frutto di una interpretazione del contratto fondata non solo su elementi letterali. E poichè B.P., con l’atto di appello, non ha messo minimamente in discussione tale aspetto, prestando acquiescenza alla parte della sentenza che indicava la società nominata quale parte promittente venditrice, ad avviso della ricorrente si sarebbe formato il giudicato interno sulla qualità di amministratore e legale rappresentante della Due S s.n.c. rivestita dal S. nel firmare il contratto del 15 ottobre 1999. Il giudice d’appello, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione attiva della società Due S, avrebbe infranto la preclusione derivante dal giudicato interno. Secondo la ricorrente in via principale, la prospettazione di parte attrice, coincidente con quella di parte convenuta, indicava come parte sostanziale della scrittura privata, e come tale legittimata a farne valere in giudizio i diritti, la società Due S nella veste di promittente venditrice, sicchè è sulla scorta di questa prospettazione che andava verificata la sussistenza della legittimazione attiva.
Con il secondo motivo del ricorso principale (violazione degli artt. 112,115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; nullità della sentenza e del procedimento) si deduce che sarebbe spettato al convenuto contestare la titolarità del diritto in capo alla società, laddove nel caso di specie non solo non è stata sollevata contestazione alcuna, ma, al contrario, il convenuto ha indicato nella società la parte stipulante.
Con il terzo motivo del medesimo ricorso (nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, art. 183 c.p.c., comma 4 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) si sostiene che la Corte d’appello, una volta ritenuto di rilevare d’ufficio una questione determinante ai fini della decisione, avrebbe dovuto sottoporla preventivamente alle parti e provocare il contraddittorio, consentendo alle stesse di dedurre e controdedurre in merito.
2. – Il primo motivo è fondato.
3. – Occorre premettere che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) costituisce elemento costitutivo del diritto di azione, servendo ad individuare la titolarità dell’azione, ossia a chi essa spetti.
Disciplinando la sostituzione processuale (“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”), l’art. 81 c.p.c., enuncia indirettamente, occupandosi della sua eccezione, la regola della legittimazione ad agire, la quale compete a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendone di esserne il titolare, restando a tal fine irrilevante la titolarità effettiva del rapporto.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva è la prospettazione: la sussistenza della legittimazione va verificata ed accertata sulla sola base della domanda e dei suoi contenuti. Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione, l’azione è inammissibile (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951).
La legittimazione ad agire si risolve nella titolarità del potere di promuovere un giudizio indipendentemente dalla titolarità della situazione sostanziale attiva del rapporto giuridico controverso e va determinta in base agli effetti del provvedimento richiesto. Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo aspetto di legittimazione ad agire, si esplica nell’accertare se, secondo la prospettazione dell’attore, questi assuma la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale.
Può aversi difetto di legitimatio ad causam tutte le volte che (e solo se) si faccia valere, in sede giudiziaria, un diritto rappresentato come altrui, ovvero un diritto rappresentato come oggetto della propria sfera di azione e di tutela giurisdizionale al di fuori del relativo modello legale tipico (Cass., Sez. III, 6 marzo 2006, n. 4796; Cass., Sez. III, 14 giugno 2006, n. 13756).
3.1. – La questione della reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene, invece, al merito della causa. Naturalmente ben può accadere che, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, ma ciò riguarda il fondo della controversia e non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L’attore perderà la causa, ma aveva diritto di intentarla (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951, cit.). La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. VI, 7 novembre 2013, n. 25104) distingue infatti fra il caso in cui un soggetto faccia valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, ed allora rimane violato l’art. 81 c.p.c., dal caso in cui il soggetto abbia fatto valere in giudizio come proprio un diritto spettante invece ad altro soggetto, ed allora la decisione è di merito.
4. – Assodato, dunque, che una cosa è la legittimazione ad agire, altra la titolarità del rapporto sostanziale oggetto del processo, deve riconoscersi che la Corte d’appello ha indebitamente sovrapposto i concetti di legitimatio ad causam e di titolarità effettiva del diritto sostanziale controverso.
Infatti, la sezione distaccata di Sassari della Corte di Cagliari ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società Due S, con conseguente travolgimento dell’intera attività processuale svolta successivamente all’introduzione del giudizio, non perchè abbia rilevato che la società avesse preteso di esercitare un diritto dichiaratamente altrui, ma perchè ha ritenuto che nel compromesso di vendita del bene immobile per cui è causa, stipulato in data 15 ottobre 1999, promittente risulta essere, non la società Due S, ma la persona fisica di S.G.A., il quale nessun riferimento ebbe a compiere alla società, laddove, trattandosi della conclusione di un contratto richiedente la forma scritta ad substantiam, occorreva che, nello stesso documento contrattuale, vi fosse la contemplatio domini.
L’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che l’agire di S.G.A. quale legale rappresentante della società doveva risultare dal medesimo preliminare di vendita e che, in difetto, non sono stati creati diritti ed obblighi tra la società e il promissario B., investe una questione, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito, e quindi al problema della fondatezza della domanda.
E’ un problema di merito, infatti, stabilire se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare, e quindi determinare, nello specifico, se il compromesso di vendita del 15 ottobre 1999 produca direttamente effetto nei confronti della società e se questa, a fronte del dedotto inadempimento del promissario, possa fondatamente esercitare il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra, oltre che quello di chiedere la condanna della controparte al rilascio dell’immobile e al pagamento di un indennizzo per il relativo godimento.
4.1. – La sussistenza della legittimazione ad agire della società Due S, invece, doveva essere valutata da parte dei giudici della Corte territoriale fermandosi alla mera prospettazione contenuta nella domanda, ossia nell’atto di citazione con cui la controversia è stata introdotta.
E proprio guardando alla domanda e ai suoi contenuti, la Corte del gravame avrebbe potuto agevolmente constatare che nell’atto di citazione la società attrice ha proposto una domanda giudiziale per la tutela di un diritto affermato come proprio: tant’è vero che – dopo aver premesso che S.G.A. (di cui viene indicata, in epigrafe, la veste di amministratore e legale rappresentante della società) promise di vendere a B.P. il seminterrato – nell’atto introduttivo del giudizio si deduce che la Due S, a fronte del mancato versamento del prezzo nei tempi concordati, ha receduto dal contratto trattenendo la caparra e pertanto si chiede che sia dichiarato il diritto della società a trattenere detta caparra.
In sostanza, nell’atto di citazione la società attrice – riferendo a se stessa gli effetti del compromesso di vendita stipulato dal proprio amministratore e legale rappresentante e asserendo di avere esercitato stragiudizialmente, a causa dell’inadempimento del promissario acquirente, il diritto di recesso dal contratto – non ha preteso di far valere in giudizio un diritto dichiaratamente altrui, ma ha affermato di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
5. – Ha pertanto errato la sentenza impugnata a negare alla società il diritto di azione, la cui sussistenza, valutata in base alla mera prospettazione dell’attrice, doveva invece esserle riconosciuta.
6. – Rilevato che la questione sollevata dai giudici del gravame doveva essere inquadrata sul piano della legittimazione in senso sostanziale, ossia della titolarità del rapporto controverso, e non della legittimazione ad causam, si tratta a questo punto di stabilire se la Corte d’appello poteva o meno rilevare d’ufficio che la società Due S di S.G.A. e C. s.n.c. non ha acquistato alcun diritto dalla stipulazione, il 15 ottobre 1999, del compromesso di vendita immobiliare del “locale in *****”, per essere stato, quel negozio, stipulato fra S.G.A., in veste di promittente la vendita, e B.P., quale promissario, e per essere S.G.A. intervenuto in proprio, senza spendere il nome della società: se, in particolare, statuendo che l’agire di S.G.A. quale legale rappresentante della società doveva risultare dal medesimo compromesso di vendita, la Corte d’appello abbia infranto il giudicato interno.
7. – Giova premettere l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951, cit.): la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda; gli elementi costitutivi possono consistere in meri fatti o in fatti-diritto; il giudice può rilevare dagli atti di causa la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio.
8. – La carenza di titolarità del rapporto controverso è, dunque, rilevabile d’ufficio dal giudice, anche in sede di gravame; c’è tuttavia un limite al rilievo d’ufficio in sede di appello: la formazione del giudicato interno sulla relativa questione (cfr. Cass., Sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5912; Cass., Sez. I, 3 dicembre 2008, n. 28739; Cass., Sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20928; Cass., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11744).
9. – Ritiene il Collegio che, per effetto della sentenza di primo grado (non impugnata dall’acquirente soccombente sotto il profilo del difetto di titolarità in capo alla società dei diritti nascenti dal contratto), si è formato il giudicato interno sulla diretta produzione degli effetti del contratto concluso dal S. in capo alla società.
Invero, la sentenza del Tribunale di Sassari ha dato innanzitutto atto, nello svolgimento del processo, dell’esplicita posizione assunta al riguardo dal convenuto sulla reale veste del S. (“il S. in occasione del contratto aveva la veste di amministratore e legale rappresentante della attrice”), e della proposizione, da parte del medesimo convenuto, di domanda riconvenzionale nei confronti della società Due S, sia per essere dichiarato, in forza del titolo di acquisto contrattuale, proprietario dell’immobile, sia esperendo a sua volta, in via subordinata, azione contrattuale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..
Inoltre il Tribunale di Sassari, dopo avere qualificato, nei motivi della decisione, il compromesso (non come contratto preliminare, ma) come vendita perfetta con effetti reali immediati – ha esplicitamente affermato che il rogito notarile, contemplato nel compromesso, assume la funzione, non di atto di trasferimento della proprietà dell’immobile, “che passa immediatamente dalla società al B.”, ma di strumento grazie al quale il trasferimento è suscettibile di trascrizione ed è perciò opponibile ai terzi. Il primo giudice, quindi, ha individuato nel compromesso la fonte, per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti stipulanti, del trasferimento della proprietà dalla società Due S al B..
Infine, il Tribunale – dopo avere escluso “che la mancata stipulazione dell’atto notarile… sia dipesa da fatto della parte attrice” e dopo avere sottolineato che è semmai da parte dell’acquirente che vi è stato un grave e perdurante inadempimento – ha accolto “per quanto di ragione la domanda principale e per l’effetto dichiara(to) legittimo il recesso di parte attrice dal contratto di vendita e la conseguente ritenzione della caparra”.
Essendo stata, la diretta riferibilità alla società Due S del compromesso stipulato dal S., oggetto, non solo del dibattito processuale tra le parti, ma anche di un’enunciazione indiretta, e tuttavia chiara ed inequivoca, nella motivazione della sentenza del Tribunale di Sassari, oltre che indispensabile presupposto logico-giuridico per l’accoglimento dell’azione contrattuale esercitata dalla stessa società, la questione della carenza dell’effettiva titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla società sarebbe dovuta essere posta dal B. con uno specifico motivo di impugnazione.
Viceversa il B., nel proporre appello, ha articolato censure che non investono detta questione.
Ha infatti dedotto l’appellante (come risulta dalle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata): che il Tribunale aveva valutato in maniera erronea il materiale probatorio acquisito ed aveva trascurato di considerare che oggetto del contratto di vendita era stato un immobile “composto da camera da letto, soggiorno con angolo cottura e bagno” e non già una cantina e che, di conseguenza, la società venditrice “avrebbe dovuto fornire la certificazione sulla regolarità urbanistica del bene compravenduto, consegnando il certificato di abitabilità o agibilità… la certificazione urbanistica è un requisito fondamentale del bene destinato ad abitazione e come tale non può essere oggetto di negoziazione tra le parti”; che di conseguenza era errata la sentenza là dove aveva dichiarato la legittimità del recesso; che altrettanto erroneamente il Tribunale aveva affermato l’inadempimento del B., non avvedendosi che “il contratto non ha previsto alcun termine per il pagamento del saldo e che il convenuto non era stato mai messo in mora”; che la sentenza impugnata era da censurare anche nella parte in cui aveva riconosciuto la spettanza di un indennizzo in favore della venditrice.
Il giudice del gravame, rilevando d’ufficio la mancanza della titolarità del diritto in capo alla società attrice, ha violato la preclusione derivante dal giudicato interno.
10. – Il primo motivo del ricorso principale è accolto.
L’esame del secondo e del terzo motivo del ricorso principale resta assorbito.
11. – Condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, B.P. ha proposto ricorso incidentale, lamentando la erroneità della sentenza d’appello che, riformando quella di primo grado, ha qualificato come contratto preliminare la scrittura del 15 ottobre 1999.
Il ricorso incidentale condizionato è affidato a due motivi.
Con il primo motivo si prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 100,112 e 276 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che avrebbe errato la Corte d’appello di dover e poter statuire sulla qualificazione del contratto (definitivo o preliminare), cioè su una questione di merito in presenza di carenza di legittimazione ad agire, espressamente dichiarata.
Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ci si duole che la Corte d’appello abbia stabilito trattarsi di preliminare senza indagare la reale volontà delle parti, ma limitandosi al dato letterale costituito dalla intestazione “compromesso di vendita” ed alla espressione “promette di vendere”. La Corte d’appello non avrebbe tenuto presente che le parti hanno stabilito che, dalla data della stipula, ogni onere, anche fiscale, compreso il pagamento dell’ICI, nonchè le spese condominiali, anche straordinarie, erano a carico dell’acquirente; non avrebbe considerato che la consegna anticipata del bene, non dedotta in contratto come clausola contrattuale, è di fatto avvenuta; avrebbe tralasciato di dare rilievo alla circostanza che nella scrittura non vi era alcuna menzione dell’impegno di stipulare un successivo contratto nè del termine entro il quale stipularlo.
12. – L’accoglimento del ricorso principale determina, per regola generale, il sorgere dell’interesse del ricorrente in via incidentale condizionata all’esame della propria impugnazione proposta su questioni decise in senso ad esso sfavorevole nella precedente fase di merito.
Nella specie, tuttavia, tale regola non è applicabile, ed il ricorso incidentale (condizionato) è inammissibile per difetto di interesse, in quanto i motivi con esso veicolati si rivolgono contro una statuizione l’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale della società sulla natura (preliminare anzichè definitiva) del contratto del 15 ottobre 1999 – che nella economia complessiva della sentenza deve intendersi inutiliter data, essendo travolta dalla declaratoria di difetto di legittimazione ad agire della società.
Poichè, infatti, la carenza di legittimazione attiva è tale da impedire al giudice la pronuncia di una valida decisione di merito, la statuizione con cui, malgrado tale riscontrata carenza e il conseguente riconoscimento del travolgimento dell’intera attività processuale svolta successivamente all’introduzione della causa, venga impropriamente emessa una pronuncia su un aspetto attinente al merito della proposta domanda (nella specie, relativamente alla natura, preliminare anzichè definitiva, del contratto dedotto in giudizio), deve reputarsi inutiliter data, con la conseguenza che non sorge nè l’onere nè l’interesse ad impugnare sul punto.
Infatti, con la declaratoria di difetto di legittimazione attiva il giudice definisce e chiude il giudizio. Ne deriva che le considerazioni di merito, che comunque egli abbia a svolgere nel complesso della motivazione, restano irrimediabilmente fuori, appunto, dalla decisione, non tanto perchè esse non trovano nella specie sbocco nel dispositivo (che nella specie contiene soltanto la pronuncia sul difetto di legittimazione attiva e quella sulle spese, ma che potrebbe, al limite, considerarsi integrabile con la motivazione), quanto soprattutto per l’assorbente ed insuperabile ragione che dette valutazioni provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di difetto di legittimazione attiva, si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa. Per cui quelle ultronee considerazioni relative al merito della domanda non sono riconducibili alla decisione che egli ha adottato, ma a quella, semmai, che egli avrebbe adottato ove appunto il correlativo esame non ne fosse risultato precluso. E si muovono, pertanto, su un piano esclusivamente virtuale, senza entrare nel circuito delle statuizioni propriamente giurisdizionali (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840).
13. – Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.
14. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che la deciderà in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
15. – Poichè il ricorso incidentale condizionato è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente in via incidentale condizionata, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo ed il terzo motivo del medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in via incidentale condizionata, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021
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