LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37293/2019 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5952/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata in data 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/1/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
B.M., cittadino del Mali, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento S.H. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza in data 6/11/2015;
con sentenza n. 3261/2017 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal B.;
con ordinanza n. 26698/2018 del 22/10/2018, la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso del B., ha cassato l’ordinanza emessa in sede d’appello, rimettendo la causa alla Corte d’appello di Roma;
con sentenza emessa in data 3/10/2019, la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice di rinvio, ha parzialmente accolto l’originario appello del Buone, riconoscendo in suo favore la protezione sussidiaria e disponendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi del giudizio;
il provvedimento della corte d’appello, quale giudice di rinvio, è stato impugnato per cassazione da B.M. con ricorso fondato su un unico motivo d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente disposto l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia dettato una motivazione espressa ed esauriente in relazione alla disposta compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio, sottolineando le circostanze costituite: 1) dall’accoglimento solo parziale del gravame; 2) dalla natura della controversia e dalla particolarità delle questioni trattate, anche in rapporto all’evolversi della situazione del paese di origine del ricorrente; 3) dalle problematiche interpretative relative alla forma introduttiva del giudizio d’appello e della sua tempestività, capaci di dar luogo a contrasti giurisprudenziali anche nell’ambito della Suprema Corte di cassazione;
ciò posto, varrà rilevare come la motivazione così compendiata dal giudice d’appello valga a integrare una giustificazione adeguata e congrua in relazione ai parametri normativi imposti dall’art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), tale da sottrarsi integralmente alle censure in questa sede formulate dall’odierno ricorrente;
sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza della censura esaminata, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la mancata tempestiva costituzione del Ministero intimato;
dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021