Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1618 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12434/2017 proposto da:

V.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato RICCARDO ERNESTO DI VIZIO, e dall’Avvocato MAURIZIA VENEZIA, presso il cui studio a Roma, corso Trieste 61, elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO CICCARESE, e dall’Avvocato ANTONELLA CICCARESE, ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza della Liberta 20, presso lo studio dell’Avvocato SILVIA CAPPELLI, per procura speciale agli atti;

– controricorrente –

nonchè

V.A., e V.E., quali eredi di D.C.O., nonchè C.M.C. e C.A., quali eredi di V.T., già erede di D.C.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1703/2017 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 14/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTO E DIRITTO

ritenuta la necessità di rimettere la decisione sul ricorso alla pubblica udienza onde approfondire, attraverso la discussione del pubblico ministero e delle parti, tanto la questione relativa alla idoneità delle clausole consortili asseritamente violate ad attribuire vantaggi ed oneri ai fondi del relativo comprensorio con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù, quanto, e prima ancora, la questione della rilevabilità d’ufficio dell’eccezione d’improponibilità della domanda proposta dall’attrice per la sussistenza di una clausola d’arbitrato irritale.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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