Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1622 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16924-2019 proposto da:

O.Z., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAGLIARI 14, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CALIENDO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2758/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

O.Z. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile d’ufficio il ricorso introduttivo del giudizio in quanto proposto in data 14 gennaio 2014, mentre le intimazioni di pagamento avverso cui il ricorso è proposto erano state notificate in data 8 novembre 2013.

La ricorrente deduce di avere spedito il ricorso in data 13 dicembre 2013, impugnando così intimazioni di pagamento notificate in data 8 novembre 2013, mentre la CTR ha erroneamente considerato quale data di proposizione del ricorso di primo grado la data della costituzione in cancelleria (14 gennaio 2014).

Ritenuto pertanto che deve verificarsi la data di notificazione e di deposito del ricorso di primo grado è necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti.

P.Q.M.

Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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