LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2032-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COVEMI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 64/2010 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Piemonte, n. 64/25710, depositata il 25/11/2010, di rigetto dell’appello erariale proposto nei confronti della contribuente CO.VE.MI. s.p.a., che ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest’ultima società avverso un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale, per indebite detrazioni di costi ed omessa contabilizzazione tra i componenti positivi di reddito in relazione ad un veicolo non individuato tra le rimanenze al 31/12/2002.
La contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e ss.gg., del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5; con il secondo denuncia insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio; con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 4 e art. 109, comma 1.
La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e successivamente ha proposto istanza di trattazione del giudizio al fine di far dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi del medesimo art., comma 10, per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ai pagamento del dovuto, come da documentazione allegata alla memoria depositata in prossimità dell’adunanza collegiale.
Va pertanto dichiarato estinto il presente giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi della normativa sopra citata, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021