Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16271 del 10/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1685/2017 proposto da:

G.2. s.r.l., c.f. *****, con sede in Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via Tacito 10 presso lo studio dell’avv. Enrico Dante che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Lorenzo Bertaggia del Foro di Novara;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1220/6/16 della COMMISSIONE, TRIBUTARIA REGIONALE. del PIEMONTE depositata in data 12 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

La società G.2 ha opposto l’avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all’anno di imposta 2008 11 ricorso della società contribuente è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la CTR del Piemonte con sentenza depositata in data 12 ottobre 2016 ha accolto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidandosi a tre motivi. L’Agenzia ha resistito con controricorso. Successivamente l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, esponendo che la società ha chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Il giudizio ei pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione dal citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, camera di consiglio da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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