Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16287 del 10/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21201/2017 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato;

– ricorrente –

contro

B.P. rappresentato e difeso da se stesso nel giudizio di appello;

– intimato –

avverso la sentenza n. 422/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE della LOMBARDIA depositata in data 8.2.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’invito al pagamento spontaneo da parte della segreteria della commissione tributaria provinciale di Bergamo della somma di Euro 1.500,00 per omessa indicazione del valore di lite. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado e l’appello del Ministero è stato respinto dalla CTR della Lombardia 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, affidandosi a due motivi. Non ha spiegato difese il contribuente.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 16.2.2017.

Il ministero ricorrente non ha dimostrato il perfezionamento della notifica del ricorso limitandosi a depositare il prospetto attestante la consegna all’ufficiale postale di copia del ricorso, in data 8 settembre 2017, ma non la ricezione dell’atto da parte dell’intimato, che non si è costituito.

Il ricorso è quindi inammissibile non essendo documentata una rituale e tempestiva notifica ex artt. 330 e 327 c.p.c. nè la ripresa del procedimento notificatorio in tempi ragionevoli (Cass. 19059/2017

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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