Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1629 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22194-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA CHIOMENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO DI SIENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lazio, che aveva riconosciuto spettante all’Associazione Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti, in qualità di unico socio della cessata società Previra Immobiliare s.p.a., il rimborso del credito d’imposta (di Euro 91.034,00). Tale rimborso derivava dal versamento di una imposta sostitutiva pagata dalla suddetta società in data 6 luglio 2009 per la rivalutazione di un immobile d’impresa. L’Associazione evidenziava che in data 13 dicembre 2010 la società veniva posta in liquidazione e in data 14 marzo 2013 alienava l’immobile al Fondo Immobiliare chiuso “Crono”, data in cui non erano stati ancora riconosciuti i maggiori valori derivanti dalla rivalutazione, formandosi pertanto un credito d’imposta. Successivamente a tale vendita, la società Previra immobiliare s.p.a. in liquidazione, approvava il bilancio finale di liquidazione e veniva cancellata dal registro delle imprese.

Per effetto del venir meno della sovrastruttura societaria e dell’avvenuto riparto liquidatorio, in data 17 luglio 2013, la titolarità dei beni e diritti sociali, si trasferiva all’Associazione, nella qualità di successore della società estinta, che per questo motivo proponeva, in data 24 febbraio 2014, istanza di rimborso del credito d’imposta. Istanza, su cui si era formato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia.

La contribuente presentava ricorso avverso il Rifiuto dell’Ufficio che veniva accolto dalla CTP. L’Agenzia non costituitasi nel relativo giudizio, proponeva appello alla sentenza di primo grado, non contestando la legittimità del credito d’imposta ma limitandosi ad eccepire la tardività dell’istanza di rimborso, notificata il 24 febbraio 2014, rispetto al termine di 48 mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ritenendo che il dies a quo, avrebbe dovuto decorrere dall’intervenuto pagamento dell’imposta e che il rimborso doveva essere utilizzato in compensazione.

La CTR rigettava l’appello dell’Ufficio in quanto trattandosi di un credito d’imposta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 non è applicabile alla fattispecie e quanto all’utilizzo in compensazione è lasciato alla libera scelta del contribuente.

L’Associazione si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Rileva che il “dies a quo”, ai fini della presentazione dell’istanza di rimborso, non può che essere, nel caso di specie, la cessione dell’immobile da parte della società. Cessione che è avvenuta prima che il maggiore valore iscritto contabilmente assumesse efficacia sotto il profilo fiscale. L’istanza di rimborso quindi è stata tempestivamente proposta nel termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, decorrente dalla data in cui il rimborso poteva essere richiesto (anno 2013).

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 185 del 2008, art. 15, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

CONSIDERATO

che:

non vi sono precedenti specifici della giurisprudenza di questa Corte sulla fattispecie in esame, per cui non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia alla sez. quinta tributaria, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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