Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16302 del 10/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13138-2018 proposto da:

UBI BANCA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato VITTORIA PAOLINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO NAPOLI;

– ricorrente –

contro

M.G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 144, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CALARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MATTIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. NEWRO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – Unione di Banche Italiane UBI Banca S.p.A. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di M.G.V., contro la sentenza del 24 aprile 2017, con cui la Corte d’appello di Ancona ha respinto l’appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva accolto l’opposizione spiegata dal M.G. avverso decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 191.217,95, portato da 241 titoli cambiari consegnatigli per la levata di protesto, nella sua veste di segretario comunale, senza che egli avesse provveduto nè a riversare alla Banca le somme incassate dai debitori, nè a riconsegnare i titoli debitamente protestati.

2. – M.G.V. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e/o violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato che la prova che i titoli non restituiti alla banca fossero stati pagati dai debitori emergeva dalle dichiarazioni confessorie rese dal M. nel giudizio di appello”.

Il secondo mezzo denuncia: “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e, in particolare, dell’art. 1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurando la sentenza impugnata perchè, una volta qualificata la domanda proposta quale domanda risarcitoria, non aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno ai sensi del citato art. 1226 c.c..

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

Non può nel caso di specie in alcun modo discorrersi di omessa considerazione del fatto in questione, sicchè la censura prescinde dalla ratio decidendi posta dal giudice di merito a fondamento della propria decisione.

La banca ha difatti posto a fondamento della domanda la L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 9, il quale, sotto la rubrica: “Termini e modalità di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali”, stabilisce, al comma 4, riferendosi a titoli loro rimessi per la levata di protesto, che: “I pubblici ufficiali versano l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all’ultimo giorno consentito per la levata del protesto”.

Il fatto di cui si discute è se gli importi portati dalle cambiali rimesse al M. per la levata di protesto, ed affidati ad un terzo per la presentazione, fossero stati o meno in parte pagati: e dunque fosse sorta l’obbligazione del M. di riversare alla banca quanto percepito dai debitori cambiari ovvero di restituire i titoli protestati. Orbene la Corte di appello ha espressamente affermato essere “indiscutibile che la parte appellante non ha fornito prova del titolo della propria pretesa e cioè che tutti i titoli di credito (o parte di essi) fossero stati effettivamente pagati (con relativo obbligo di versare le relative somme riscosse all’istituto di credito). Anzi è dato desumere il contrario”.

Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha sostenuto che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare una “confessione” contenuta nella comparsa di costituzione in appello del M., ove egli aveva riferito di una sentenza penale da cui era emerso che il terzo presentatore dei titoli, nei casi in cui li aveva riscossi, non aveva provveduto ad imputare le somme a favore dei debitori che avevano effettivamente pagato. Ma, così facendo, la ricorrente ha dedotto non già l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, che è invece stato considerato, bensì l’omessa considerazione di un semplice elemento istruttorio, quale il contenuto della menzionata comparsa, in cui la banca ha inteso ravvisare una confessione: elemento istruttorio che, peraltro, la Corte d’appello pare avere avuto invece ben presente, pur nella stringatezza della motivazione, giacchè il passaggio poc’anzi menzionato, “Anzi è dato desumere il contrario”, pare da riferire proprio alla circostanza che il M. – con ciò deducendo un fatto a sè favorevole, non certo sfavorevole -avesse dato conto, sulla base della sentenza penale, di non essere venuto in possesso delle somme portate dai titoli.

4.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente affermato che “l’azione proposta va ragionevolmente inquadrata come risarcitoria: con l’esito conseguito alla pronuncia di primo grado (assenza di prova del danno e rigetto della domanda), procedimento logico ed esito non censurati dall’appellante principale”.

La ratio decidendi su cui poggia la decisione si riassume dunque in ciò, che il primo giudice avrebbe rigettato la domanda per assenza di prova del danno, e che tale statuizione non sarebbe stata censurata: ora, la menzionata ratio decidendi contenuta nella sentenza d’appello non è investita dal secondo motivo di ricorso per cassazione e, cioè, non è sostenuto, nel ricorso per cassazione, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, i motivi di appello avessero ad oggetto anche l’aspetto in questione. Sicchè sol per questo la pronuncia impugnata non può che rimanere ferma.

Al di là di quanto precede, è cosa nota che, in sede di liquidazione equitativa del danno, ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimo niale, attenendo il giudizio equitativo solo all’entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell’impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass. n. 127 del 2016; Cass. n. 11968 del 2013; Cass. n. 27447 del 2011; Cass. n. 15585 del 2007; Cass. n. 9244 del 2007).

E, come si è già visto, la Corte d’appello ha recepito l’assunto contenuto nella sentenza del Tribunale, secondo cui mancava nella specie in radice la prova del danno, da correlarsi al pagamento dei titoli, con conseguente preclusione della liquidazione equitativa del quantum di una pretesa non provata nell’an. Ciò esime dall’osservare che il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall’onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno stesso, ed è altresì subordinato alla condizione imprescindibile della sua esistenza ontologica e dell’impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, così da non poter essere esercitata quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato (Cass. 7 marzo 2002, n. 3327): nel caso in esame, dunque, al di là del già menzionato difetto di prova dell’an, sta di fatto che il ricorrente non solo non ha neppure provato ad indicare quali sarebbero stati i criteri da utilizzare per i fini della liquidazione equitativa, ma ha egli stesso identificato il preciso importo del proprio allegato pregiudizio, a suo dire da rapportare al cumulo delle somme portate dai titoli in discorso, sicchè, anche per tale aspetto, non v’era nel caso di specie spazio alcuno per la liquidazione equitativa.

4.3. – La memoria illustrativa non aggiunge argomenti ulteriori ai quali si debba replicare.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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