Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16313 del 10/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23108-2019 proposto da:

M.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta “Falegnameria M.F.”, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO APOLLONIO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO *****;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 3407/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 12/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

M.F., titolare di una ditta di falegnameria, propose opposizione al passivo del fallimento dell’imprenditore edile V.F., al quale, per il corrispettivo di opere, era stato ammesso al chirografo anzichè in via privilegiata;

il tribunale di Lecce, nella resistenza della curatela, ha respinto l’opposizione e il predetto M. ha proposto ricorso per cassazione;

la curatela fallimentare è rimasta intimata;

la causa è stata avviata alla trattazione camerale con proposta di inammissibilità del ricorso;

in prossimità dell’adunanza il ricorrente ha fatto pervenire un atto di rinuncia;

il giudizio è dunque estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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