Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16316 del 10/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10522-2020 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PAOLA CABITZA, GIUSEPPE ONORATO;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE CAGLIARI;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 534/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 22/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

F.E., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Cagliari che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente denunzia nell’ordine: (i) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per avere il tribunale omesso ogni disamina circa le condizioni generali del paese di provenienza; (ii) l’omessa valutazione di fatti decisivi a proposito della turbolenza esistente in Nigeria; (iii) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del medesimo D.Lgs., artt. 3 e 5, a proposito del diniego di minaccia grave e individuale alla vita basato sulla non credibilità desunta da piccole imprecisioni del racconto; (iv) la violazione dell’art. 5 t.u. imm., per non avere il tribunale esaminati i presupposti della protezione umanitaria;

il ricorso è inammissibile in tutte le censure;

II. – la prima e la seconda sono assolutamente generiche, avendo il tribunale operato una ricostruzione puntuale della condizione della zona di provenienza del richiedente in base alle COI aggiornate;

III. – la terza postula una critica in fatto, avendo il tribunale dato conto, con congrua motivazione, delle ragioni di non credibilità del narrato;

IV. – la quarta è inammissibile, non essendo parametrata sulla motivazione della decisione in punto di fatto, avendo il tribunale rettamente eseguito la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U n. 29459 del 2019) mettendo in rilievo la totale mancanza di integrazione del richiedente in Italia, al di là della notoriamente insufficiente mera allegazione di un lavoro, peraltro precario; ha invero sottolineato la mancanza di indici di apprendimento della lingua e la mancanza di un qualunque sviluppo di situazioni affettive e amicali, come la partecipazione a corsi o iniziative sociali;

a tal riguardo la motivazione non è censurata mediante riferimento a fatti storici eventualmente omessi (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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