Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16318 del 10/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13367-2020 proposto da:

M.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso il decreto N. 477/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

M.A.A., originario del Bangladesh, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Catanzaro che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e l’illogicità della motivazione con riguardo alla credibilità del narrato;

il motivo è inammissibile avendo il tribunale espresso il giudizio con congrua motivazione, sulla base dell’intrinseco riscontro di contraddizioni e vaghezze tali da rendere il racconto implausibile;

si tratta di una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede;

II. – col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, e art. 14, lett. b), a proposito del diniego di protezione sussidiaria;

il motivo è inammissibile;

il tribunale ha ritenuto che la domanda formulata in relazione al profilo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), fosse preclusa dal diniego di credibilità soggettiva del richiedente, in conformità con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 19820 del 2018);

tale specifica ratio decidendi non risulta censurata;

il tribunale ha poi escluso la ricorrenza della distinta ipotesi previste dall’art. 14, lett. c); e anche in proposito il motivo, pur volendolo considerare al netto di quanto emergente dalla rubrica, non appare composto in specifiche censure;

III. – col terzo mezzo infine il ricorrente denunzia la violazione dell’artt. 5 t.u. imm., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per errata valutazione delle condizioni di salute poste a base della domanda di protezione umanitaria, attesa l’inesistenza di centri specialistici in Bangladesh e considerate le possibili conseguenze psicofisiche del rimpatrio;

il motivo è inammissibile poichè riflette una critica di merito, avendo il tribunale rettamente considerato le condizioni di salute come emergenti dai certificati medici (esiti di frattura del femore operato con chiodo endomidollare);

per quanto prendendo atto del consiglio di futura rimozione del chiodo, il tribunale ha ritenuto le condizioni stesse non di gravità tale da impedire al richiedente di ricevere cure adeguate in Bangladesh;

anche in tal caso si tratta di una valutazione in fatto, congruamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021

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