LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3556/2019 proposto da:
M.R.H., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE LUFRANO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 628/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 7.11.2017 il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso proposto da M.R.H. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Interponeva appello il M. e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 628/2018, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.R.H. affidandosi ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione e la violazione e falsa applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento all’art. 738 c.p.c., comma 3, art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 359 e 184 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e dell’art. 10 Cost., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente denegato al ricorrente il riconoscimento della protezione sussidiaria, senza considerare specificamente i diversi profili di cui del sopra richiamato art. 14, lett. a), b) e c).
Considerato che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alle fonti informative consultate dal giudice di merito, e visto che la stessa questione è stata recentemente rimessa alla pubblica udienza di questa medesima questione, il Collegio ritiene opportuno rinviare il ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sia trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinchè esso sia trattato in udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021