LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9169/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Apollo s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 34/19/11, depositata il 28 febbraio 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
CHE:
1. con la sentenza n. 34/19/11 del 28/02/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 338/04/08 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un atto di contestazione sanzioni conseguente alla detrazione di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2003;
1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione era stato emesso in ragione del comportamento illegittimo della società contribuente, che aveva chiesto il rimborso di un credito IVA poi portato in detrazione prima che il rimborso fosse stato negato;
1.2. la CTR rigettava, nel merito, l’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziando, pregiudizialmente, che la società contribuente era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione dell’impugnazione, sicchè il processo, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 40, comma 1, non doveva essere interrotto, nè il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti dei soci, non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario;
2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;
3. Apollo s.r.l. in liquidazione non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
CONSIDERATO
CHE:
1. va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
1.1. come risulta dalla sentenza impugnata, Apollo s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data *****, cioè in data antecedente alla proposizione del ricorso in appello da parte dell’Agenzia delle entrate, notificato il 27-30/10/2009 ai difensori della società costituiti in primo grado e depositato il 06/11/2009;
1.2. sempre da quanto risulta dalla sentenza della CTR, tenuto conto della regolare costituzione in giudizio di Apollo s.r.l., la circostanza dell’intervenuta cancellazione è venuta a conoscenza dell’Ufficio solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso ed è stata dichiarata all’udienza del 05/07/2010;
1.3. se, pertanto, si può ritenere – come fatto implicitamente dalla CTR (che, peraltro, erroneamente non ha dichiarato l’interruzione del processo: Cass. n. 15177 del 22/07/2016; Cass. n. 23574 del 05/11/2014) – che il ricorso in appello è stato regolarmente notificato ai difensori della società cancellata in virtù del principio della ultrattività del mandato (Cass. S.U. 04/07/2014, n. 15295; conf. Cass. 31/10/2014, n. 23141), certamente il successivo ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è inammissibile, in quanto notificato a soggetto la cui estinzione (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010) era nota fin dal grado precedente alla notificante (Cass. n. 19580 del 04/08/2017; Cass. n. 23574 del 2014, cit.), la quale avrebbe dovuto convenire in giudizio i soci della società estinta (quali successori sui generis: Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070; si vedano anche Cass. n. 25487 del 12/10/2018; Cass. n. 31037 del 28/12/2017; Cass. n. 9110 del 06/06/2012);
2. in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile;
2.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021