LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20414-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T. TRASPORTI SNC DI G. E M.T. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GORIZIA N. 52, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LEGGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE MARSIGLIA;
– controticorrente –
avverso la sentenza n. 1409/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato la cartella notificata alla T. Trasporti snc. Riteneva, in particolare, che la pretesa tardività del ricorso introduttivo sostenuta dall’ufficio non trovava alcun riscontro, non risultando dal modulo tratto dal sistema informatico dell’anagrafe tributaria alcuna conferma in ordine alla consegna della cartella.
Aggiungeva che rimaneva pertanto ferma la statuizione del giudice di merito che aveva rilevato l’omessa comunicazione preventiva alla parte contribuente, con tutte le conseguenze che a ciò erano collegate.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe.
La società intimata ha depositato controricorso.
Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 8845/2018, ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito.
Con il primo motivo si deduce il vizio di omesso esame di un documento decisivo per il giudizio. La CTR avrebbe omesso di esaminare la relata di notifica relativa alla cartella, dalla quale sarebbe emersa la data di notifica e la conseguente inammissibilità, per tardività, del ricorso introduttivo.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, proprio in relazione afilla tardività del ricorso introduttivo, correlato alla data della notifica del ricorso.
Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avendo la CTR erroneamente ritenuto necessaria la comunicazione preventiva rispetto ad un’ipotesi di omesso versamento di imposte.
I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.
Ed invero, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”.
Orbene, dall’esame del fascicolo di merito emerge la tardività del ricorso introduttivo. Ed infatti, a fronte della notifica della cartella di pagamento effettuata in data *****, il termine ultimo entro il quale proporre l’impugnazione cadeva il giorno *****. La spedizione del ricorso introduttivo in data ***** doveva, pertanto, considerarsi tardiva.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata senza rinvio con decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna le parti controcorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna le parti controcorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore della ricorrente in ero 10.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021