LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37979/2019 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliato presso l’avv. MARCO ESPOSITO;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO MILANO;
– intimato –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 1816/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
1.- N.M. è cittadino del Senegal, da cui racconta di essere fuggito dopo che i ribelli avevano saccheggiato l’esercizio commerciale del padre, uccidendo quest’ultimo e la sorella.
Impugna una decisione della corte di appello che, ritenuto inverosimile il racconto, ha escluso la protezione sussidiaria, per via della situazione del Senegal dove non sarebbe ravvisabile un conflitto armato generalizzato; ed ha escluso la protezione umanitaria, ritenendo insufficiente il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia.
CONSIDERATO
Che:
2. N. ricorre con un motivo con cui denuncia sia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, che della L. n. 286 del 1998, art. 5.
La censura dunque è duplice, in quanto attiene sia alla protezione sussidiaria che a quella umanitaria.
Quanto alla prima si contesta un adeguata valutazione della situazione del paese di origine, ed in particolare dei pericoli che correrebbe il ricorrente in caso di rimpatrio; quanto alla seconda, si contesta una non adeguata valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno a fini umanitari.
Il motivo è fondato.
2.1.- Per quanto attiene alla protezione internazionale, è regola fissata da questa Corte che il giudice di merito, nel valutare se esista nel paese di origine una situazione di conflitto armato, deve riferirsi a COI attendibili ed aggiornate (Cass. 8819/2020), mentre, nel caso presente, al corte indica, si, alcune fonti di conoscenza, ma non indica la data, e dunque è impossibile stabilire se si sia riferita, per l’appunto, a fonti aggiornate alla situazione proposta dal ricorrente.
2.2.- Per quanto attiene alla protezione umanitaria, è regola che il giudizio debba tenere conto sia della situazione soggettiva del ricorrente, vale a dire la sua integrazione in Italia, sia, anche qualora tale situazione non sia sufficiente, della situazione del paese di origine: uno straniero, sia pure non integrato ha diritto al permesso di soggiorno se nel paese di origine rischia una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali.
Questa ultima valutazione è mancata, essendosi la corte limitata a stimare il grado di integrazione raggiunto in Italia senza valutare l’aspetto oggettivo della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021