Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16666 del 11/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2867/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– ricorrente –

Contro

CONCERIA DEA-PEL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ***** elettivamente domiciliata in Roma via Pisistrato 11 presso lo studio dell’avv. Gianni Romoli che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1182/17/14 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA depositata in data 11 giugno 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

La società ha opposto l’avviso di accertamento per IRIS e IRAP relativo all’anno di imposta-2007. Il ricorso della società contribuente è stato accolto. in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la CTR della Toscana con sentenza depositata in data 11 giugno 2014 ha respinto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. La società ha resistito con controricorso. Successivamente l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, esponendo che la società ha chiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 provvedendo al pagamento. previsto per ò il perfezionamento della definizione e chiedendo la compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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