LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2689-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CREDITO VALTELLINESE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3722/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte del Credito valtellinese s.p.a., di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.
La contribuente non si è costituita in appello ed è rimasta intimata nel presente giudizio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, e art. 38, comma 3, nonchè dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello notificato da agenzia di recapito privata all’indirizzo eletto dall’avvocato difensore e non ritirato, e reso all’Ufficio con causale “compiuta giacenza”. Deduce la regolarità della notifica e richiama l’evoluzione normativa e la giurisprudenza in argomento.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia non è conferente, in quanto riferibile esclusivamente alla notifica di atti amministrativi. Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello.
Le Sez. Un., con la sentenza n. 8416/2019, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla Dir. n. 2008/6/CE, e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017, – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacchè la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).
2.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.
2.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).
2.4. Tuttavia nella fattispecie, stante la mancata costituzione nei giudizi di merito del contribuente e posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020, la tempestività dell’impugnazione va accertata con riferimento non già alla data di spedizione ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello. L’appello dell’Ufficio non è stato ritirato, ma è stato reso al notificante per compiuta giacenza in data successiva allo spirare del termine per la proposizione dell’appello.
Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).
3. Tale accertamento, consentito a questa Corte riqualificando il motivo come error in procedendo, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria d’inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, non essendo stata provata la tempestività della notifica, contenendo gli atti di causa un elenco di raccomandate Nexive senza ricevuta da parte del notificando.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021