Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16700 del 14/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusep – rel. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 03746/2015 R.G. proposto da:

Equitalia sud s.p.a., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Caggiano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Oriana Caggiano, in Roma, via Ugo De Carolis 74.

– ricorrente –

contro

Società Impianti e Rappresentanze Tecniche S.I.R.T. di R.G. & c. s.n.c., (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, e R.G. (C.F. *****), rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Boniello, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Massimiliano Battistelli, in Roma, viale del Vignola 73.

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– resistente –

avverso la sentenza n. 256/459/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il giorno 5 dicembre 2013.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.

FATTI DI CAUSA

Società Impianti e Rappresentanze Tecniche S.I.R.T. di R.G. & c. s.n.c. (di seguito breviter SIRT) e il suo legale rappresentante R.G., impugnarono due cartelle di pagamento, relative ad IVA ed IRAP per gli anni d’imposta 2001 e 2002, notificate da Equitalia Polis s.p.a..

L’impugnazione venne accolta in primo grado; proposto quindi appello da Equitalia Sud s.p.a. – quale avente causa di Equitalia Polis s.p.a. -, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza resa il giorno 5 dicembre 2013, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui hanno risposto con controricorso SIRT e R.G., mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso Equitalia Sud s.p.a. eccepisce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che la commissione tributaria regionale non ha pronunciato sull’eccezione – formulata dalla ricorrente – di inammissibilità dell’impugnazione del ruolo.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non deduce l’omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, bensì la mancata pronuncia della commissione regionale su uno dei motivi di appello che sarebbero stati formulati dalla medesima e del quale, peraltro, non si rinviene traccia di sorta attraverso la mera lettura della sentenza impugnata, in difetto della specifica indicazione dell’atto processuale in cui il detto motivo sarebbe stato articolato.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 145 c.p.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha omesso di rilevare la validità della notifica delle cartelle di pagamento eseguita presso il domicilio del fratello di chi rivestiva la carica di legale rappresentante della società contribuente, il quale era peraltro pure socio di quest’ultima e nel ricevere il plico si qualificò “persona addetta alla casa o azienda”.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato, poichè la ricorrente assume la validità della notifica di una cartella di pagamento, eseguita presso il domicilio di un congiunto del legale rappresentante dell’ente destinatario del plico, che non trova alcun fondamento nella disciplina processuale vigente, atteso che l’art. 145 c.p.c., comma 1, consente detta notifica alla persona che rappresenta l’ente, esclusivamente presso la sua residenza, dimora o domicilio.

Nè assume rilevanza di sorta la circostanza che il congiunto del legale rappresentante della contribuente, fosse pure socio della medesima compagine sociale, avendo questa Corte già affermato che non è valida la notificazione di un avviso di accertamento effettuata nei confronti del socio di una società in nome collettivo in un luogo diverso dalla sede della società, non potendo all’evidenza considerarsi la stessa effettuata a mani proprie ed essendo principio generale quello secondo cui il potere di rappresentanza spetta al solo amministratore e non ai soci (Cass. 05/11/2008, n. 26540).

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente e i controricorrenti, mentre restano integralmente compensate tra la prima e l’Agenzia delle entrate. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove dovuto.

PQM

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai controricorrenti, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% ed agli accessori di legge. Compensa le spese processuali tra la ricorrente e l’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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