LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14739/2017 proposto da:
D.I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI N. 23, presso lo studio dell’avvocato ATTILIO BIAVA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA;
– intimati –
avverso il provvedimento n. 418/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 247/2016.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 6/2016, accertava il diritto di D.I.A. – medico “specializzato in neurochirurgia che aveva frequentato i corsi relativi presso l’Università degli Studi di Brescia negli anni accademici 2002/2003-2006/2007 – alla rideterminazione triennale della borsa di studio percepita successivamente all’1/1/2007, D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6 e condannava il MIUR al risarcimento del danno da tardiva attuazione da parte dello Stato Italiano della Direttiva 82/76/CEE e successive modificazioni, da liquidarsi in misura pari alla differenza – per ciascuno degli anni accademici e fino al 2004/2005 – fra il trattamento percepito, incrementato della rideterminazione triennale, e quello dovuto in base al D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007.
Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che, con sentenza resa pubblica in data 2/12/2016, rigettava integralmente le domande attoree.
Nel pervenire a tale convincimento il giudice del gravame, in estrema sintesi, osservava che la Direttiva 82/76/CEE, disciplinante la formazione dei medici specialistici, prevedeva la partecipazione dei medici alle attività del servizio nel quale si svolgeva la formazione, comprese le guardie, sancendo la necessità di una adeguata remunerazione. La determinazione di tale ammontare era stata peraltro rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale, non essendo stato imposto il rispetto di alcun rapporto di proporzionalità con le retribuzioni dei medici operanti nel SSN nè determinato alcun parametro di valutazione della relativa adeguatezza, se non quello della ragionevolezza del trattamento, in funzione dell’impegno richiesto, affinchè lo stesso non avesse un valore meramente simbolico.
Nello specifico, lo Stato italiano aveva adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria già con il D.Lgs. n. 257 del 1991, da ritenersi rispettoso del summenzionato principio di ragionevolezza, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità nei suoi univoci approdi.
La Corte di merito reputava, quindi, estinto per prescrizione (ex art. 2948 c.c.) il diritto azionato relativo alla rideterminazione triennale della borsa di studio ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1.
Sul rilievo che tale diritto non risultava neppure azionato col ricorso introduttivo del giudizio, si osservava che la lettera di messa in mora in data 24/7/2012-1/8/2012 non era idonea ad interrompere la prescrizione perchè non riferibile al diritto azionato.
Avverso tale decisione D.I.A. interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi.
Le parti intimate M.I.U.R. ed Università degli Studi di Brescia non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al diritto al risarcimento del danno da inadempimento della Direttiva 93/16/CEE; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si deduce che ai medici che si sono specializzati nel periodo 1993-2007 non è stata garantita la adeguata remunerazione sancita dalla Direttiva 93/16/CE, essendo stata “la borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, “bloccata” al valore del 1992, senza l’applicazione del meccanismo di adeguamento previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Il principio comunitario della adeguata remunerazione doveva essere garantito in Italia mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio comprendente una indicizzazione annuale per l’adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale in funzione perequativa”.
2. Il motivo non è fondato.
Giova rammentare che il complesso quadro normativo di riferimento, come compiutamente richiamato da parte ricorrente, è stato ritenuto, con condivisibile approccio, non idoneo ad integrare alcuna violazione della Direttiva 93/16/CE e alla Direttiva 82/76/CE, per la insussistenza dell’obbligo degli Stati membri di disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato oltre che per la inesistenza della definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, e dei criteri di determinazione di tale remunerazione (vedi Cass. 23/2/2018 n. 4449).
Si è in particolare osservato (vedi ex aliis, Cass. 14/3/2018 n. 6355 cui adde Cass. 24/5/2019 n. 14168), che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratti formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.
Tale contratto, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost., ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Cass.n. 27481 del 19/11/2008, Cass. Sez. L, n. 20403 del 22/9/2009, Cass. Sez. L n. 18670 del 27/7/2017).
Ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, peraltro, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili solo a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato, poi, in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007.
3. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale che sotto il profilo economico).
La Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamentò delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.
La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.
L’importo della predetta borsa di studio è, dunque, da ritenersi di per sè sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l’adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa” (vedi: Cass. 26/5/2001 n. 11565, Cass.,15/6/2016 n. 12346, Cass. 23/9/2016 n. 18710; l’indirizzo trova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria).
Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi.
Nell’ottica descritta, prive di fondamento si palesano le doglianze formulate dal ricorrente con riguardo al preteso inadempimento all’obbligo comunitario di corrispondere ai medici specializzandi adeguata remunerazione, l’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza essendo conforme ai richiamati e condivisi principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
4. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 c.c. e segg., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si critica la sentenza impugnata per avere trascurato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste il diritto dei medici specializzandi al risarcimento dei danni conseguenti al mancato recepimento delle direttive 75/362, 75/363/ e 82/76/CEE, che introducevano l’obbligo per gli Stati membri dell’UE di fornire una “adeguata remunerazione” ai partecipanti ai corsi di specializzazione. Sul rilievo che fino al momento della esatta trasposizione della direttiva, nella specie non ancora verificatosi, lo Stato membro non può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti dal singolo a tutela dei propri diritti, si deduce che nessun diritto poteva concretamente essere azionato. In tale prospettiva il D.Lgs. n. 257 del 1991, intervenuto, peraltro, tardivamente, non costituiva la compiuta e corretta applicazione delle direttive suindicate, provvedendo solo de futuro, così lasciando intatta la situazione di inadempienza dal 1/1/1983 alla fine dell’anno accademico 1991-1992.
Si deduce, quale ulteriore corollario, che lo Stato inadempiente non potrebbe eccepire l’intervenuta prescrizione decennale, per mancata attuazione delle direttive, in relazione alle specializzazioni ante 1991.
Si soggiunge che l’art. 62 della direttiva n. 36/05 ha previsto l’abrogazione della direttiva n. 16/93 (che aveva abrogato le direttive nn. 362-363/75 e 82/76) a far tempo dal 20/10/07.
A tale data poteva ritenersi cessato l’obbligo per lo Stato Italiano di adempiere sia pur tardivamente, alla trasposizione nel diritto interno della Direttiva, restando fermi gli obblighi risarcitori già sorti. Vertendosi poi, in tema di obbligazione ex lege di origine contrattuale, il termine prescrizionale è quello decennale, decorrente dal momento di cessazione della inadempienza (ottobre 2007), sicchè, la missiva in data 24/7/2012 inviata ai Ministeri nonchè all’Università degli Studi di Brescia, regolarmente recapitata, era idonea ad interrompere il termine di prescrizione.
5. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 132 e 161 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Ci si duole che la Corte di merito abbia denegato riconoscimento al diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio perchè, diversamente da quanto argomentato nella impugnata sentenza, la domanda era stata formulata nel corpo del ricorso di primo grado e nelle relative conclusioni, nonchè specificamente formulata nella missiva datata 24/7/2012 idonea alla interruzione del termine di prescrizione del diritto azionato.
6. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi siccome connessi, vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte.
S’impone innanzitutto l’evidenza della inammissibilità delle censure per difetto del requisito di specificità che governa il ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6.
Ed invero, nella fattispecie scrutinata, i requisiti di ammissibilità della censura che consentono di assicurare al ricorso l’autonomia necessaria ad individuare, senza il sussidio di altre fonti, l’immediata e pronta risoluzione delle questioni da risolvere, non sussistono.
Al di là di ogni considerazione in ordine al termine di prescrizione in concreto applicabile al diritto azionato, non può,sottacersi che parte ricorrente ha omesso di indicare in modo sufficiente il contenuto ò del ricorso di primo grado (riportato testualmente con riferimento nelle rassegnate conclusioni del ricorso introduttivo, al pagamento “di ogni altro elemento retributivo”), trascurando di riprodurre il tenore della lettera di messa in mora datato 24/7/2012 posta a fondamento della censura, secondo l’onere sulla stessa gravante, non essendo questa Corte tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo; nè risulta abbia provveduto ad indicare la collocazione in atti della documentazione di riferimento, con evidente vulnus alle prescrizioni di cui all’art. 369 c.p.c..
7. I motivi si palesano comunque infondati alla luce dei principi affermati da questa Corte, ai quali va data continuità, ed in relazione ai periodi ivi considerati, in base ai quali l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata della L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6 (cfr. Cass. 23/2/2018 n. 4449).
Alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alla regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021
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