LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO G. Mar – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10940/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Cosmar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Luciani n. 1, presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti, rappresentata e difesa dall’avv. Italo Doglio giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 41/04/13, depositata il 25 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 41/04/13 del 25/10/2013 la Commissione tributaria regionale della Sardegna (di seguito CTR) accoglieva l’appello principale proposto da Cosmar s.r.l. e rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari (di seguito CTP) n. 171/06/11, con la quale era stato accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione dei parametri (e non già degli studi di settore), trattandosi di società che aveva sospeso la propria attività;
1.2. la CTR accoglieva l’appello della società contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) il contraddittorio endoprocedimentale non si era effettivamente realizzato, non potendo ritenersi tale la mera ricezione di documenti, tanto che mancava in atti un verbale di chiusura delle relative operazioni; b) l’assenza del contraddittorio era “vizio sufficiente per dichiarare l’invalidità dell’atto impugnato”, con assorbimento di ogni altra questione;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
3. Cosmar s.r.l. resisteva in giudizio depositando controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49,53 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che il rilievo relativo al mancato espletamento del contraddittorio non costituirebbe oggetto di appello, sicchè la CTR avrebbe deciso ultrapetita su di una questione ormai coperta da giudicato;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, conv. con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 e della L. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, il contraddittorio dovrebbe ritenersi rispettato a seguito dell’inoltro, da parte dell’Ufficio, dell’invito a comparire e a depositare memorie e documenti, senza necessità di redazione di uno specifico processo verbale di constatazione;
3. con il terzo motivo di ricorso si contesta omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso di rilevare che la motivazione dell’avviso di accertamento conterrebbe non solo la menzione dell’effettuazione del contraddittorio, ma anche l’indicazione delle ragioni per le quali le osservazioni del contribuente sono state disattese;
4. per il principio della ragione più liquida, va esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, che è fondato e rende superfluo l’esame delle questioni poste con gli altri motivi;
4.1. è noto che “nell’accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l’obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli “standards” alla concreta realtà economica del contribuente; l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (così, da ultimo, Cass. n. 14981 del 15/07/2020);
4.2. la CTR ha dimostrato di conoscere il superiore principio di diritto, ma lo ha erroneamente applicato nel caso di specie, in cui il contraddittorio, non è affatto mancato;
4.3. risulta, infatti, dalla stessa sentenza impugnata che “nell’ambito dell’attività di controllo della posizione fiscale della Cosmar Srl, relativamente all’anno 2004, l’Ufficio notificava alla contribuente invito al contraddittorio. La parte aderiva all’invito consegnando la documentazione richiesta ed osservando nelle proprie memorie che, in ragione dell’oggettiva sospensione dell’attività, avrebbe dovuto compilare non gli studi di settore, ma i parametri, di cui peraltro produceva copia per confermare la propria situazione di congruità” (pag. 1);
4.4. la circostanza viene confermata dall’avviso di accertamento trascritto in ricorso, nel quale si evince, altresì, che l’Amministrazione finanziaria ha preso in considerazione le deduzioni del contribuente, tanto da ritenere l’applicazione dei parametri e non dello studio di settore, come in precedenza comunicato, in ragione dell’inattività della società;
4.5. ne consegue che, come già ritenuto dalla CTP, il contraddittorio con la società contribuente è stato regolarmente effettuato ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10, essendo stato concessa a quest’ultima la possibilità di comparire e presentare memorie e documenti, non essendo affatto prevista dalla legge (e, dunque, non necessaria) la redazione di un verbale;
5. come già accennato in precedenza, l’accoglimento del secondo motivo assorbe l’esame del terzo motivo – attesa l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla pretesa illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di contraddittorio preventivo – e rende superfluo l’esame del primo motivo, atteso che, indipendentemente dalla effettiva proposizione della domanda in appello, la sentenza va, comunque, cassata sotto il profilo dell’intervenuto espletamento del contraddittorio;
6. in conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame, anche delle questioni ritenute assorbite dalla sentenza impugnate, e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021