Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16767 del 14/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14109-2020 proposto da:

C.A.M.R., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori CA.GI.AN., CA.AL.AN., CA.DA., L.R.R., L.R.V., CA.FR.SI., R.L.M.A., C.F.G.S., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ROCCASALVA, rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO GIOVANNI ROSSO;

– ricorrenti –

contro

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato WALTER ARONICA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

CASA DI CURA ANTHEA HOSPITAL S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato WALTER ARONICA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA MASSIMO ASTOLFI e FRANCESCA DI MARCO;

– controricorrente –

ASSICURATRICE MILANESE SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza cronol. 1606/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata l’11/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA che chiede che la CORTE di CASSAZIONE voglia rigettare il proposto regolamento di competenza.

RILEVATO

che:

con atto di citazione ritualmente notificato, C.A.M.R., Ca.Gi.An., Ca.Al.An., Ca.Da., L.R.R., L.R.V., Ca.Fr.Si., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia R.L.M.A., C.F.G.S. e B.A., hanno convenuto N.G. e la casa di cura Anteha Hospital sr.l. dinanzi al Tribunale di Catania al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti a seguito del decesso del proprio congiunto, Ca.Fa., verificatosi in conseguenza del comportamento tenuto dal N. e dalla struttura sanitaria convenuta in violazione degli obblighi di diligenza professionale;

costituendosi in giudizio, le parti convenute, tra le restanti difese, hanno eccepito l’incompetenza del Tribunale di Catania, adito in qualità di foro del consumatore (ai sensi del codice del consumo, art. 33, comma 2, lett. u)), dovendo ritenersi competenti, alternativamente, il Tribunale di Bari, quello di Cagliari o quello di Castrovillari;

con ordinanza resa in data 11/2/2020, il Tribunale di Catania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere sulle domande proposte dagli attori, essendo competente il Tribunale di Bari;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’inapplicabilità, nella specie, delle norme sul foro del consumatore, essendosi trattato, nell’occasione in esame, dei fatti relativi all’esecuzione di una prestazione sanitaria resa in ambito pubblicistico, come tale sottratta alle previsioni del codice del consumo, in relazione al quale nessun rilievo poteva essere ascritto alla marginale prestazione patrimoniale richiesta al paziente, ai fini del corrispettivo pagato per l’utilizzazione della camera di degenza posta all’interno della struttura sanitaria convenuta;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto regolamento di competenza, sulla base di tre motivi di censura;

N.G. e la Anthea Hospital s.r.l. si sono costituiti, depositando entrambe memoria;

la Assicuratrice Milanese s.p.a., chiamata in giudizio a fini di manleva, non ha svolto difese in questa sede;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del regolamento di competenza.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti censurano l’ordinanza del Tribunale di Catania per avere quest’ultimo erroneamente escluso la competenza del foro del consumatore, trascurando la natura privatistica del rapporto instauratosi tra il paziente e il chirurgo, così come attestato dai rapporti di natura privata instaurati tra le stesse parti prima ancora del ricovero del paziente presso la struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata per avere il Tribunale di Catania erroneamente escluso la competenza del foro del consumatore, non considerando l’avvenuta scelta del Dott. N., da parte del paziente, in ragione del rapporto fiduciario esistente tra gli stessi, e la stessa natura privatistica del rapporto intercorso con la struttura sanitaria, alla quale il paziente ebbe a corrispondere un corrispettivo, di natura evidentemente contrattuale, per i costi relativi alla camera di degenza, con la conseguente attestazione dello scopo di profitto dell’attività svolta dalla struttura convenuta e dallo stesso medico curante, e della relativa conseguente qualità soggettiva di “professionista”, determinante ai fini dell’applicazione delle norme sul foro del consumatore;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che le domande proposte iure proprio dai congiunti del paziente deceduto si sottraessero all’ambito di applicazione del codice del consumo in ragione della relativa natura extracontrattuale, dovendo nella specie tenersi conto della decisiva circostanza costituita dalla vis attractiva delle domande proposte dagli stessi in qualità di eredi del paziente (iure haereditario);

tutte e tre le censure – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondate;

osserva il Collegio come il giudice a quo abbia correttamente giudicato sull’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti convenute in sede di merito, allineandosi al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perchè, pur essendo l’organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l’assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale (sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell’art. 33 cit.); sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come “imprenditore” o “professionista” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016, Rv. 642127 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8093 del 02/04/2009, Rv. 607876 – 01);

nel caso di specie, infatti, risulta pacifica tra le parti l’avvenuta limitazione, della prestazione patrimoniale imposta al paziente, al solo corrispettivo per il godimento della camera di degenza, essendo rimasti totalmente a carico del servizio sanitario pubblico tutti gli oneri economici connessi all’esecuzione della principale prestazione chirurgica e medica dei sanitari della struttura, oltre che delle connesse attività di supporto: prestazioni solo in relazione alle quali (in forza della relativa non diligente attuazione, e del conseguente carattere dannoso) risultano proposte le domande risarcitorie avanzate dagli odierni ricorrenti in sede di merito (tanto iure proprio quanto iure haereditatis);

è appena il caso di ricordare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l’utente e una struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all’utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (come ridetto, del tutto estraneo al caso di specie) la struttura sanitaria si è posta nei confronti dell’utente come ‘professionistà (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22133 del 02/11/2016, Rv. 642993 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27391 del 24/12/2014, Rv. 633920 – 01);

l’avvenuta fondazione delle odierne domande risarcitorie sulla base dell’inadempimento delle obbligazioni contratte dal medico del servizio sanitario nazionale (e della struttura convenzionata con quest’ultimo), nell’esercizio di una prestazione resa a totale carico economico del servizio sanitario nazionale, esclude, pertanto, che la struttura sanitaria si fosse posta, nei confronti del paziente qui in esame, nella veste di “professionista”, decisiva ai fini dell’applicazione delle norme relative al c.d. foro del consumatore;

sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del proposto regolamento di competenza;

le spese del presente regolamento di competenza sono rimesse al giudice di merito;

dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

PQM

Rigetta il regolamento di competenza, e rimette al giudice competente per il merito la regolazione delle spese del presente regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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