LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23693-2019 proposto da:
***** SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL GOVERNO VECCHIO N. 118, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PARISI;
– ricorrente –
contro
CEETRUS ITALY SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO di SAN LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLO’ D’ALESSANDRO;
– controricorrente –
Contro
LE GALLERIE COMMERCIALI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2538/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA.
RILEVATO
che:
Il Fallimento ***** S.r.l. agiva davanti al Tribunale di Palermo perchè fosse dichiarata la risoluzione di un contratto d’affitto di ramo d’azienda per inadempimento della convenuta Gallerie Commerciali S.p.A., che si costituiva resistendo.
Il Tribunale, con sentenza del 17 novembre 2015, rigettava la domanda.
***** S.r.l., ritornata in bonis, proponeva appello, cui controparte resisteva.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio 2019, in parziale riforma, dichiarava inammissibile la domanda di risoluzione del contratto.
***** S.r.l. ha proposto ricorso, illustrato anche con memoria, da cui si è difesa con controricorso Ceetrus Italy S.p.A.; è stata poi depositata comparsa di costituzione in prosecuzione di Fallimento ***** S.r.l., tale fallimento essendo stato dichiarato il 16 settembre 2019.
RITENUTO
che:
Il ricorso veicola un unico motivo, che denuncia vizio motivazionale per “omesso esame della dedotta circostanza dell’assenza per intervenuta revoca delle autorizzazioni”.
A prescindere dalla presenza di assemblaggio nella premessa, non può non rilevarsi che la censura tratta in via diretta una valutazione alternativa fattuale, il che già la rende inammissibile. Peraltro, la denuncia di vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è di per sè inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, in forza dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5; e non vi è prova che nel caso in esame i due giudici di merito si siano discostati nella ricostruzione fattuale.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021