Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16790 del 15/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10604-2016 R.G. proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, in persona del SINDACO pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA SANSONI, elettivamente domiciliato in Roma, via Polibio 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE;

– ricorrente –

contro

MEDIA FIRENZE GROUP ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati SALVATORE AJELLO e TIZIANA AJELLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2204 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE depositata il 14 dicembre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. FILOCAMO FULVIO.

RILEVATO

CHE:

1. Il Comune di Firenze ricorre, con un motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 7 del 2005, art. 7-octies, per la cassazione della sentenza n. 2204 del 2015 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che confermava la sentenza di primo grado la quale aveva accolto il ricorso della società Media Firenze Group Italia S.r.l. con cui, impugnando la diffida di pagamento del canone sui mezzi pubblicitari (CIMP) per il 2010 stabilito con delibera del consiglio comunale ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 62, aveva contestato la legittimità delle tariffe applicate.

CONSIDERATO

CHE:

2. In via pregiudiziale va rilevato che il Comune di Firenze ha rinunciato all’impugnazione, poichè le parti medio tempore sono addivenute ad un accordo transattivo e non hanno più interesse alla decisione della causa, depositando un atto di rinunzia al giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese datato 30 dicembre 2020 e sottoscritto anche dal rappresentante della Società resistente per accettazione.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale tenutasi con modalità da remoto, come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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