Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.16801 del 15/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6528-2012 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato ASSONIME, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PENNELLA;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 175/2011 della COMM.TRIB.REG. LAZIO, depositata il 19/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

RITENUTO

CHE:

con ricorso in data 12.3.2009 B.R. impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, avendo riscontrato nella ricostruzione del reddito da lavoro autonomo l’esistenza di maggiori ricavi percepiti e non dichiarati, aveva recuperato a tassazione i maggiori ricavi percepiti.

La CTP di Rieti accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio in data 19.9.20111, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettava. l’appello incidentale condizionato del contribuente ritenendo congrua la ricostruzione del redditi).

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate depositava atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

CONSIDERATO

CHE:

in data 22.1.2019 l’Agenzia delle Entrate presentava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la Direzione Provinciale di Rieti comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 provvedendo al pagamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione. Anche il contribuente, con memoria depositata l’8-1-2021 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (vedi in termini: Sez. 5, n. 10198/2018; Sez. 6 – L, n. 28311 /2018).

Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, n. 23175/2015; Sez. 6-2, n. 6888 /2015 e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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