LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 96/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
F.lli M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 30 presso l’avv. Giammaria Camici, che, unitamente all’avv. Fabrizio Tesi, la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana (Firenze), Sez. 25, n. 54/25/12, del 13 aprile 2012, depositata il 21 giugno 2012, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie.
FATTO E DIRITTO
1. Vista l’istanza depositata dalla parte ricorrente con la quale, dato atto della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, si chiede l’estinzione del giudizio;
2. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021