Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1682 del 26/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2319/2018 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE VALERIANO BONIFACIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

*****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 122/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 431/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione proposta da A.P. avverso l’avviso di addebito notificatele dall’Inps per il pagamento di Euro 7.082,42 per contributi dovuti alla gestione commercianti relativi al periodo 2008/2011. La Corte territoriale ha ritenuto sussistere i presupposti per l’iscrizione quali lo svolgimento da parte della ricorrente di attività, con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, nell’ambito della soc. Ergasia snc, di cui l’ A. era socia e amministratore, e nonchè la percezione di redditi prevalenti rispetto all’attività di consulente tributario.

2. Avverso la sentenza ricorre l’ A. con tre motivi. Resiste l’Inps.

3. Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha esposto che, in esito ad altro giudizio di opposizione, l’Inps aveva provveduto a cancellare dalla gestione commercianti la ricorrente con decorrenza retroattiva ed aveva formalizzato lo sgravio di tutti gli avvisi di addebito compreso quello oggetto del presente giudizio.

La ricorrente ha poi affermato che allo stato era venuto meno l’interesse ad agire atteso che l’Inps aveva sostanzialmente accolto le tesi difensive ed aveva effettuato lo sgravio integrale delle somme richieste.

4. Alla luce di quanto sopra e della documentazione prodotta deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso essendo sopravvenuto il difetto di interesse dell’ A. alla prosecuzione del giudizio.

Spese del presente giudizio compensate avuto riguardo all’esito dello stesso ed all’atteggiamento assunto dall’Istituto previdenziale.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso che il difetto di interesse è sopravvenuto in corso di causa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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